Condono edilizio, silenzio-assenso escluso se la documentazione è inveritiera (Cons. Stato n. 1751 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di condono edilizio non può dirsi assistita da silenzio-assenso quando la documentazione allegata all’istanza non rappresenti fedelmente lo stato delle opere. La difformità tra quanto dichiarato e quanto successivamente realizzato integra variazione essenziale ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 380/2001 e giustifica il diniego. La trasformazione di un doppio corpo di fabbrica in più unità immobiliari, non rappresentata nelle planimetrie allegate alla sanatoria, costituisce difformità rilevante. La motivazione del diniego è in re ipsa, non essendo configurabile alcun legittimo affidamento del privato in presenza di un evidente scostamento tra dichiarato e realizzato.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato nel 1986 domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 per due capannoni realizzati su un terreno in Brindisi, dichiarando una superficie di mq 329,96 e un’altezza utile di mt 2,80. Integrata la pratica con relazione tecnica e planimetrie catastali, ha poi comunicato nel 1987 l’inizio dei lavori di consolidamento statico.
Dopo oltre trent’anni, il Comune ha determinato l’oblazione dovuta e successivamente comunicato i motivi ostativi all’accoglimento, contestando il frazionamento in dieci unità immobiliari e un aumento di cubatura del 28,41%, qualificati come variazioni essenziali. Il diniego definitivo ha indotto il ricorrente a ricorrere al TAR Lecce, che ha respinto il ricorso con sentenza n. 684/2023, impugnata in appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta congiuntamente i primi due motivi, incentrati sull’errore di fatto in ordine alle circostanze poste a base del diniego e al mancato perfezionamento del silenzio-assenso. Il collegio richiama l’art. 32 d.P.R. n. 380/2001, che qualifica come variazione essenziale l’aumento consistente della cubatura e le modifiche sostanziali dei parametri urbanistico-edilizi.
La planimetria acquisita al procedimento di condono rappresenta un doppio capannone privo delle tramezzature interne rilevate in sede istruttoria. Da ciò il giudice deduce che la documentazione allegata non conteneva la rappresentazione necessaria a giustificare il frazionamento in dieci unità. L’appellante oppone planimetrie catastali dei subalterni 1 e 2, ma la Corte osserva che non è dato conoscere chi e quando le avrebbe inserite nella pratica, né che il tecnico abbia mai rappresentato al Comune la loro natura sostitutiva. Tale documentazione resta quindi inutilizzabile ai fini della sanatoria.
La trasformazione di un doppio corpo di fabbrica in dieci unità immobiliari integra variazione essenziale compiuta dopo la presentazione della pratica. A ciò si aggiunge la dichiarazione di un’altezza di mt 2,80 in luogo di quella effettiva di mt 2,90. Il riferimento dell’appellante a un’altezza di mt 2,85 è giudicato irrilevante perché non suffragato dalla documentazione ritualmente acquisita.
Quanto al silenzio-assenso, la Corte esclude che possa essersi formato: la documentazione allegata non rappresentava fedelmente lo stato delle opere e l’istanza era carente della prova sull’epoca dell’abuso e dell’accatastamento. In presenza di documentazione inveritiera o incompleta, il silenzio-assenso non può ritenersi ritualmente formato.
Il terzo motivo, sul difetto di motivazione e sulla violazione dell’affidamento, è parimenti infondato. La macroscopica differenza tra l’opera oggetto di istanza e quella realizzata costituisce ragione sufficiente al rigetto, essendo la motivazione in re ipsa. L’affidamento non può dirsi legittimo proprio in ragione dell’evidente scostamento tra dichiarato e realizzato. L’appello è quindi rigettato, con condanna dell’appellante alle spese di lite.
Nota della Redazione
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