Recesso del comune dall’unione e persistenza dell’ente in liquidazione (TAR Lombardia n. 475 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il recesso di un comune da un’unione di comuni, deliberato ai sensi dello statuto con decorrenza da una data determinata, produce i suoi effetti da quella data e non è impedito dalla deliberazione con cui l’unione, nella composizione ancora integrata, prenda atto del venir meno del requisito della pluralità degli enti partecipanti e disponga la messa in liquidazione. Il venire meno di tale requisito è causa dello scioglimento dell’unione, ma l’ente conserva la propria soggettività giuridica, pur con un solo comune partecipante, fino all’esaurimento delle attività di liquidazione e alla conseguente estinzione. Il comune recedente è pertanto legittimato a impugnare i provvedimenti del commissario liquidatore che trasferiscano i beni dell’unione ad altro ente, giacché questi incidono direttamente sulla sua posizione giuridica soggettiva.
Il Fatto
Il comune ricorrente aveva aderito all’unione dei comuni del Soresinese, poi divenuta Unione Lombarda Soresinese. Con deliberazione del 12.05.2021, richiamando l’art. 8 dello Statuto, ha deliberato di recedere dall’unione con decorrenza dal 1.01.2022, trasmettendo la deliberazione all’ente. Analogo recesso ha deliberato altro comune partecipante.
Con provvedimento del 29.12.2021 il Consiglio dell’unione, preso atto del venir meno della pluralità dei comuni aderenti dall’1.1.2022 ai sensi dell’art. 32 del T.U. n. 267/2000, ha nominato il commissario liquidatore. Questi, con provvedimenti nn. 1 e 2 del 03.12.2022, ha trasferito al comune rimasto aderente gli automezzi e l’impianto di videosorveglianza di proprietà dell’unione. Il comune recedente ha impugnato tali atti davanti al TAR, chiedendone l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge anzitutto le eccezioni preliminari. Quella di irricevibilità per tardività non regge: il ricorrente non contesta l’illegittimità della deliberazione di messa in liquidazione, ma la assume a presupposto delle proprie censure, offrendone un’interpretazione diversa da quella dell’unione; nessuna decadenza può quindi ritenersi maturata. Parimenti infondata è l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, poiché il ricorso contesta la stessa efficacia dell’atto di recesso e i provvedimenti impugnati incidono direttamente sulla posizione del comune, privandolo della possibilità di conseguire la titolarità dei beni in liquidazione, incidenza confermata dalla notifica all’indirizzo PEC istituzionale.
Nel merito, il primo motivo — violazione degli artt. 32 TUEL, 8 e 10 dello Statuto — è infondato. La deliberazione del 29.12.2021 non ha impedito il prodursi degli effetti dei recessi, ma ne ha presupposto validità ed efficacia, prendendo atto del venir meno della pluralità degli enti partecipanti e della conseguente necessità della liquidazione. La pretesa contraddizione per cui la messa in liquidazione sarebbe intervenuta prima degli effetti dei recessi è solo apparente: la deliberazione è stata assunta quando il comune era ancora parte dell’unione e poteva validamente votare, ma i suoi effetti si sarebbero prodotti dalla data di decorrenza del recesso.
Il Tribunale esclude anche la tesi alternativa prospettata dal ricorrente. Lo scioglimento consegue al venir meno della pluralità dei partecipanti, ma l’unione mantiene la propria soggettività giuridica — con un solo comune partecipante — fino all’esaurimento della liquidazione e all’estinzione. Il recesso ha quindi prodotto effetti dal 1.01.2022, con applicabilità dell’art. 8, comma 4, dello Statuto, che fa rinunciare al comune recedente a ogni diritto sul patrimonio dell’unione.
Il secondo motivo — eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità — è anch’esso infondato. La richiesta di pagamento delle spese di liquidazione, motivata sull’art. 8, comma 5, dello Statuto, non è oggetto del giudizio e comunque non comprova l’attuale partecipazione del comune all’unione: gli oneri gli sono addebitati quale conseguenza del recesso, non in quanto ente facente parte dell’unione in liquidazione. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite e nessuna statuizione verso il controinteressato non costituito.
Nota della Redazione
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