Prescrizione del reato satellite e tenuta del concordato in appello (Cass. pen. Sez. VI n. 35432 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione di uno dei reati legati dal vincolo della continuazione, maturata anteriormente alla sentenza resa ex art. 599-bis cod. proc. pen., deve essere dichiarata anche in presenza di concordato, non implicando l’accordo delle parti alcuna rinuncia alla prescrizione, che esige forma espressa ex art. 157, comma 7, cod. pen. L’estinzione del reato satellite non travolge l’intero contenuto dell’accordo quando il fatto estinto non sia il più grave: si espunge soltanto la quota-parte di sanzione computata in aumento, restando insensibile la pena pattuita per gli altri fatti. Ne consegue l’annullamento senza rinvio limitato al capo estinto, con eliminazione del correlato aumento, e la trasmissione degli atti al giudice di merito per le valutazioni sulla pena sostitutiva.

Il Fatto

La difesa del ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di Reggio Calabria, in forza di concordato assunto ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena detentiva irrogata dal Tribunale di Locri per due episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, qualificati ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sostituendola con la detenzione domiciliare per anni uno e mesi tre.

Con il ricorso si lamenta l’intervenuta estinzione per prescrizione dei reati in contestazione in epoca antecedente la sentenza gravata, che la Corte avrebbe dovuto rilevare malgrado il concordato raggiunto dalle parti.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che i fatti sono stati commessi l’8 marzo 2016 e il 16 gennaio 2017, con il secondo ritenuto più grave ex art. 81, cpv., cod. pen., e che per entrambi è stata contestata e ritenuta la recidiva infra-quinquennale ex art. 99, comma 2, cod. pen. Su tale base il ricorso è fondato solo con riguardo al primo capo: il tempo utile alla prescrizione, da computare in anni nove, era compiutamente decorso alla data della sentenza di appello, mentre per il capo più grave l’estinzione non è maturata neppure alla data della decisione.

Sul piano processuale il Collegio ribadisce che avverso la sentenza resa all’esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia. L’accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione di uno dei reati in continuazione, né essa può desumersi dall’inclusione, nel calcolo ex art. 81 cod. pen., della quota di sanzione per il reato prescritto.

Il Collegio prende poi posizione sul punto di maggiore novità, dissentendo dall’arresto citato in ricorso. La prescrizione di uno dei fatti portati in continuazione, quando riguardi un reato diverso da quello più grave, non mette in discussione l’intero portato dell’accordo. La pena individuata per gli altri fatti resta insensibile all’espunzione della quota-parte computata in aumento, legata al reato che, in quanto estinto, andava escluso dall’accordo, sollecitando una statuizione ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

Il vizio rilevato si risolve in un aspetto — la delimitazione dei fatti giudicati, da valorizzare ai fini del perimetro della pena da concordare — che non intacca la scelta di accedere alla definizione concordata né i contenuti del possibile accordo. Diversamente ragionando, si dovrebbe ammettere la legittimazione dell’imputato a impugnare anche la sentenza di favore con cui il giudice, avvedendosi della prescrizione del reato satellite, limiti la pena al solo fatto più grave: sentenza parimenti viziata, perché non conforme al patto che prevedeva la condanna anche per il reato estinto.

Da qui l’annullamento senza rinvio limitato al capo estinto e l’eliminazione dell’aumento di mesi tre e trecento euro di multa, con conferma nel resto. La decisione, incidendo sul portato complessivo della pena, può riflettersi sulla misura della pena sostitutiva e sui termini dell’autorizzazione a lasciare il domicilio, aspetti estranei al patto: gli atti sono trasmessi alla Corte di appello per le valutazioni ex art. 56, comma 1, legge n. 689 del 1981.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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