Continuazione negata per il difetto dell’unicità del disegno criminoso (Cass. pen. Sez. 7 n. 8512 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La continuazione tra reati giudicati con separate sentenze di condanna presuppone l’accertamento di un unico disegno criminoso antecedente, che sorregga e coordini le singole condotte delittuose. La mera prossimità temporale tra gli episodi non è sufficiente a integrare il requisito dell’unitarietà del disegno, occorrendo che il giudice della executio verifichi la sussistenza di indici rivelatori della preordinazione, quali l’identità del bene protetto, la natura dei fatti e la loro reciproca connessione. È inammissibile il ricorso per cassazione che, nell’invocare la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., si limiti a riprodurre censure generiche e manifestamente infondate, già disattese dalla Corte di merito con motivazione congrua e articolata, senza confrontarsi con le specifiche ragioni che hanno giustificato il diniego del beneficio.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato con due separate sentenze passate in giudicato, aveva chiesto alla Corte di appello, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., l’unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione. La Corte territoriale rigettava l’istanza, escludendo che gli episodi delittuosi fossero riconducibili a un’unica determinazione volitiva. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per avere il giudice di merito omesso di valutare gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che le censure dedotte nel ricorso sono da ritenere inammissibili, in quanto formulate in fatto e manifestamente infondate. Il ricorrente, infatti, non ha offerto alcun elemento concreto idoneo a sovvertire la valutazione operata dal giudice dell’esecuzione, limitandosi a una prospettazione astratta del requisito dell’unicità del disegno criminoso.

Nel merito, la Suprema Corte ha osservato che la Corte di appello ha evidenziato come i reati oggetto della richiesta di unificazione fossero relativi a episodi estorsivi tra loro del tutto svincolati. La prima sentenza riguardava estorsioni commesse ai danni di un minorenne vulnerabile, al fine di indurlo a sottrarre denaro in ambito domestico; la seconda, invece, concerneva tentate estorsioni in danno di due giovani, finalizzate a ottenere versamenti di denaro prospettando un subentro nelle ragioni di creditori. La Corte ha sottolineato la radicale diversità delle modalità e dei destinatari, escludendo che il condannato potesse prefigurare, sin dal primo episodio, la realizzazione dei successivi.

La decisione impugnata ha correttamente valorizzato la tendenza del nucleo familiare a vivere alle spalle di terzi, aggredendone il patrimonio, quale indice di una capacità delinquenziale generica, non già di un programma criminoso unitario. La prossimità temporale, in assenza di altri elementi qualificanti, non è idonea a supportare la tesi della preordinazione. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in misura corrispondente alla sanzione prevista dall’ordinamento per la proposizione di impugnazioni pretestuose.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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