Gravità indiziaria congetturale sulla destinazione allo spaccio dello stupefacente (Cass. pen. Sez. VI n. 30616 del 12.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La gravità indiziaria che giustifica una misura cautelare non può fondarsi su argomenti meramente congetturali o ipotetici. La destinazione allo spaccio dello stupefacente detenuto non si desume automaticamente dal tentativo dell’indagato di disfarsi dell’involucro alla vista della polizia giudiziaria, né dal limitato numero di dosi astrattamente ricavabili dalla sostanza, né dal pervenimento di chiamate di provenienza e motivo ignoti. È, inoltre, contraddittoria la valutazione che ascriva al compendio indiziario il rinvenimento di una somma di denaro dopo che lo stesso giudice della cautela abbia riconosciuto la natura congetturale del suo collegamento con pregresse cessioni. All’assenza di ragioni giustificative della gravità indiziaria consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento cautelare, con immediata liberazione dell’indagato se non detenuto per altra causa.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 24 marzo 2025, aveva confermato il provvedimento cautelare emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale il 13 marzo 2025, con il quale era stata applicata la custodia in carcere per la ritenuta gravità indiziaria in ordine alla detenzione a fini di cessione di un grammo di eroina, idonea a confezionare dieci dosi. Il tribunale aveva escluso il diverso e ulteriore fatto relativo a una pregressa cessione di stupefacente.

Il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria. Il ricorrente contestava che la destinazione allo spaccio potesse desumersi dalla reazione alla vista della polizia giudiziaria e dalle numerose chiamate contestuali all’intervento, di numero incerto, rilevando altresì il carattere contraddittorio del richiamo al rinvenimento della somma di denaro.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha accolto il ricorso, ritenendo meramente congetturale la base indiziaria avallata dall’ordinanza impugnata, segnatamente con riguardo alla destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto al ricorrente.

Il Collegio ha qualificato come apodittica la pretesa concludenza del rinvenimento dello stupefacente in occasione dell’accesso del ricorrente per adempiere alla firma cautelare, come pure del suo tentativo di ingoiare l’involucro contenente 0,95 grammi netti di sostanza. Né, ancora, assume rilievo il pur limitato numero di dosi da esso astrattamente ricavabile, non essendo la destinazione alla cessione desumibile dal solo dato quantitativo.

Del tutto ipotetico è risultato, poi, l’argomento tratto dal pervenimento di alcune ripetute chiamate, provenienti da soggetto non identificato su utenza memorizzata nel telefono cellulare del ricorrente, durante l’intervento della polizia giudiziaria, di cui è completamente sconosciuto il motivo e che sono state apoditticamente ascritte all’appuntamento mancato con il chiamante per la cessione dello stupefacente.

Infine, la Corte ha ravvisato un profilo di contraddittorietà nell’ascrizione al compendio indiziario del rinvenimento della cospicua somma di denaro, dopo che lo stesso Giudice della cautela aveva riconosciuto la natura congetturale della sua correlazione con pregresse cessioni di stupefacente ascrivibili al ricorrente.

All’assenza di ragioni giustificative della gravità indiziaria è conseguito l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e di quella emessa il 13 marzo 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con disposizione dell’immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa e con mandato alla Cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *