Connivenza non punibile e concorso: il contributo consapevole integra la violenza privata (Cass. pen. Sez. V n. 31069 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La distinzione tra l’ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto va ravvisata nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, mentre il concorso di persone ex art. 110 cod. pen. richiede un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o una collaborazione sulla quale poter contare. La presenza ingiustificata sul luogo del fatto, unita a condotte intimidatorie e all’inseguimento delle vittime, integra pertanto una condotta concorsuale e non una mera inerzia. Nel giudizio di legittimità non è consentita una reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito. Le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità, previa verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto, con motivazione più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 17 febbraio 2026, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di tre imputati per il reato di cui all’art. 610, comma 2, cod. pen. Gli stessi erano stati ritenuti colpevoli per avere, con violenza e minaccia, costretto le persone offese ad allontanarsi dal terreno che stavano lavorando.
Due imputati hanno proposto ricorso deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per avere il giudice ritenuto la responsabilità concorsuale in assenza di adeguata dimostrazione del contributo causale, fondandola sul solo dato della presenza sul fondo. Con il secondo motivo hanno censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il terzo imputato ha dedotto carenza di prova sugli elementi costitutivi della fattispecie e contraddittorietà della motivazione per travisamento di prova.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili tutti i ricorsi. Quanto ai primi due ricorrenti, il primo motivo è giudicato del tutto generico e volto a ottenere un’inammissibile rivisitazione del compendio acquisito, non essendo consentita una reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito. Le sentenze di merito avevano desunto la responsabilità dalle convergenti dichiarazioni delle persone offese e da dati obiettivi, quali la pronuncia di frasi intimidatorie e l’inseguimento successivo delle vittime.
Il passaggio centrale della decisione riguarda il confine tra connivenza non punibile e concorso. La Corte ribadisce il principio secondo cui la prima postula un comportamento meramente passivo dell’agente, mentre il concorso esige un consapevole contributo, che può estrinsecarsi anche in forme di agevolazione del proposito criminoso altrui. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha fondatamente ritenuto che non vi fosse un comportamento inerte e passivo dei ricorrenti, ma una condotta ispirata da consapevolezza e volontà, caratterizzata da sinergia di effetti rispetto a quella del coimputato.
Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è respinto ricordando che la concessione delle attenuanti generiche costituisce espressione di un giudizio valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato, anche solo alla stregua di alcuni parametri dell’art. 133 cod. pen. o richiamando l’assenza di elementi positivi.
Quanto al terzo ricorrente, la difesa si è limitata a riportare per stralci limitati passi delle dichiarazioni dei testi, senza compiuta prospettazione del travisamento di prova. Tale vizio postula l’allegazione dell’intera deposizione e l’indicazione delle ragioni del supposto travisamento, dovendosi escluderlo quando l’errore accertato non sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio. La motivazione dei giudici di merito è coerente con l’insegnamento per cui le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare l’affermazione di responsabilità, previa verifica della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del racconto. La Corte sottolinea infine che il giudice del gravame non è tenuto ad analizzare approfonditamente tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che spieghi in modo logico le ragioni del proprio convincimento. Ne deriva la condanna dei ricorrenti alle spese processuali, alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
Nota della Redazione
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