Reddito di cittadinanza: vincite di gioco computate al lordo (Cass. pen. Sez. III n. 35280 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di cui all’art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l’omessa indicazione, nell’autodichiarazione funzionale al riconoscimento del reddito di cittadinanza, delle somme derivanti da vincite di gioco che, in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, concorrono alla determinazione del reddito del nucleo familiare. Ai fini del superamento della soglia reddituale di accesso al beneficio devono essere considerate non le vincite nette, quale differenza tra somme giocate e somme incassate, bensì le vincite lorde, poiché l’accreditamento dei relativi importi sul conto del vincitore costituisce, ex se, acquisizione di un beneficio economico, senza che ad esso debba seguire il materiale prelievo della provvista. La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. è istituto di carattere eccezionale, subordinato alla verifica dell’incompletezza dell’indagine e all’accertamento della sua necessità assoluta. La mancata concessione della sospensione condizionale della pena non è censurabile in cassazione se il beneficio non fu oggetto di richiesta nel giudizio di merito.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 27/02/2026, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma il 19/06/2025 nei confronti del ricorrente per il reato previsto dall’art. 7 d.l. n. 4/2019. L’imputato proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019 e dell’art. 603 cod. proc. pen., oltre a vizio di motivazione, sostenendo che la norma incriminatrice era stata applicata sulla base dell’erronea rilevanza dell’intero ammontare delle vincite percepite nel periodo d’imposta, senza considerare le spese sostenute per produrle e senza la richiesta audizione del responsabile del gestore del conto giochi on line. Con il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 163 cod. pen. e 597, comma 5, cod. proc. pen. e l’assenza di motivazione sulla mancata concessione, anche d’ufficio, della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte affronta anzitutto la questione del computo delle vincite, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la vincita derivante da giochi on line, una volta ottenuta, entra nella disponibilità del soggetto. L’esistenza di un saldo negativo non esclude che gli importi vinti siano stati accreditati sul conto gioco e utilizzati per altre giocate o per compensare pregresse perdite, che rappresentavano altrettante poste debitorie.
Ciò che rileva, chiarisce il Collegio, è l’effettiva disponibilità delle somme. Ne deriva il principio per cui ai fini del superamento della soglia reddituale di accesso al reddito di cittadinanza devono considerarsi le vincite lorde, non quelle nette: la vincita lorda integra già l’acquisizione di un beneficio economico che non può risentire del successivo reimpiego attraverso ulteriori giocate. Il motivo, non confrontandosi con tale giurisprudenza e limitandosi a reiterare l’analogo motivo di appello, è inammissibile per genericità.
Quanto alla mancata rinnovazione istruttoria, la Corte ricorda che l’istituto, in forza della presunzione di completezza dell’istruttoria di primo grado, è di carattere eccezionale e richiede che il giudice, nella sua discrezionalità, ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U n. 12602 del 2015). La valutazione sulla necessità della rinnovazione è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. Nel caso concreto la Corte d’appello ha ritenuto non irragionevolmente insussistente tale necessità, osservando che il prospetto prodotto era chiaramente intellegibile.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Dal riepilogo dei motivi di appello risulta che la concessione della pena sospesa non era stata oggetto di impugnazione, né la difesa aveva fatto pervenire conclusioni scritte nel procedimento camerale. Per consolidata giurisprudenza, l’imputato non può dolersi in cassazione della mancata concessione del beneficio qualora non ne abbia fatto richiesta nel giudizio di merito, e il mancato riconoscimento non configura violazione di legge né vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U n. 22533 del 2018).
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., le spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.500,00.
Nota della Redazione
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