Il giudice amministrativo può imporre l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario (TAR Puglia n. 943 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del Giudice Ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Detto giudizio è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, senza possibilità di estendere la cognizione ad altre domande. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la Pubblica Amministrazione. Nel caso di inerzia, il giudice nomina un commissario ad acta, il quale non ha diritto ad alcun compenso se la funzione è affidata a un dipendente pubblico della stessa amministrazione debitrice.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, aveva accolto la domanda di un docente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, riconoscendo il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni dal 2019/2020 al 2022/2023, per un importo complessivo di euro 2.000,00. Non avendo il Ministero ottemperato a tale pronuncia, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, al fine di ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, preliminarmente verificando la regolarità formale dell’azione di ottemperanza, riscontrando l’osservanza dei termini previsti dall’art. 87, comma 3, c.p.a. e la sussistenza della cosa giudicata, certificata dal Tribunale di Lecce in data 9.12.2025.

Il Collegio ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’azione esecutiva, essendo decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo alla Pubblica Amministrazione, come previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. L’Amministrazione intimata non ha contestato l’inadempimento, limitandosi a costituirsi in giudizio.

Di conseguenza, il giudice ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica della pronuncia, precisando che l’ottemperanza è esperibile indipendentemente dalle disposizioni sull’esecuzione civile, data la totale diversità ontologica delle due azioni.

Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il TAR ha nominato fin d’ora il Direttore Generale DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni. La scelta è ricaduta su un funzionario già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, senza diritto alla liquidazione di alcun compenso.

La pronuncia si chiude con la condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

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Nota della Redazione

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