Strutture balneari temporanee e applicabilità dell’Allegato A D.P.R. n. 31/2017: necessaria verifica istruttoria (TAR Puglia n. 360 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’installazione di strutture precarie finalizzate all’esercizio di attività stagionale di somministrazione di alimenti e bevande in area demaniale può beneficiare del regime di cui all’Allegato A, punto A.16, del D.P.R. n. 31/2017 solo ove le opere risultino completamente prive di opere murarie o fondazioni. L’Amministrazione, nel disconoscere l’applicabilità del richiamato regime edilizio, ha l’onere di motivare puntualmente sulla base di una compiuta istruttoria riguardante l’effettiva consistenza delle opere, non potendo fondare il diniego su valutazioni apodittiche o su un mero richiamo a generiche risultanze. In caso di contestazione, l’accertamento dei presupposti di fatto integra un requisito indefettibile per la corretta applicazione della disciplina, sicché la verifica sulla natura precaria e smontabile delle strutture costituisce presupposto necessario dell’esercizio del potere e la sua omissione è sintomatica del vizio di difetto di istruttoria. La disciplina delle comunicazioni di inizio lavori e delle segnalazioni certificate di inizio attività in materia edilizia, anche per le attività stagionali, non ammette la trasformazione di una verifica sostanziale in un controllo meramente documentale.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della ristorazione balneare, presentava al Comune di Fasano una comunicazione di inizio lavori per l’installazione temporanea di strutture precarie in località Pettolecchia, lungo la S.P. Torre Canne–Savelletri, nonché una segnalazione certificata di inizio attività per la somministrazione stagionale di alimenti e bevande.
L’Amministrazione comunale, con nota del 21 maggio 2026, escludeva l’applicabilità dell’Allegato A, punto A.16, del D.P.R. n. 31/2017, diffidando la società dall’esecuzione degli interventi; conseguentemente disponeva l’annullamento della pratica edilizia e l’archiviazione della segnalazione certificata. A seguito del sopralluogo della Polizia Locale, il Comune adottava un successivo provvedimento di conferma, con il quale ordinava la sospensione dei lavori, il divieto di utilizzo e la rimozione delle opere già installate, con ripristino dello stato dei luoghi. La società impugnava i provvedimenti, chiedendo la tutela cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata la complessità della vicenda e la natura delle questioni sottese, ha ritenuto necessario disporre un approfondimento istruttorio, ordinando all’Amministrazione di depositare una relazione descrittiva dello stato dei luoghi, corroborata da eventuale documentazione fotografica, finalizzata a verificare se le strutture posizionate dalla società ricorrente rispondano effettivamente ai requisiti di cui all’Allegato A, punto A.16, del D.P.R. n. 31/2017 e, in particolare, se risultino completamente prive di opere murarie o fondazioni.
La scelta di disporre l’incombente istruttorio è motivata dall’esigenza di accertare la consistenza materiale delle opere prima di pronunciarsi sulla fondatezza delle censure, atteso che solo un siffatto accertamento consente di valutare la correttezza dell’operato del Comune. La decisione evidenzia come l’applicazione della disciplina agevolativa per le strutture precarie non possa essere esclusa sulla base di valutazioni astratte, richiedendo invece una verifica in concreto sulla natura delle opere realizzate.
Nelle more dell’adempimento istruttorio, il Collegio ha ritenuto di accogliere l’istanza cautelare, confermando il decreto monocratico già emanato, limitatamente alla sospensione degli effetti del provvedimento di conferma e ordine di rimozione. La sospensione opera esclusivamente con riferimento ai punti dispositivi relativi alla riduzione in pristino e alla demolizione delle opere, non anche rispetto alla complessiva efficacia degli atti impugnati. Il giudice ha, quindi, riservato ogni ulteriore statuizione all’esito dell’attività istruttoria e della successiva camera di consiglio, compensando le spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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