Ottemperanza alla Carta docente: obbligo di erogazione e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 753 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che condanna l’Amministrazione a mettere a disposizione del docente la Carta docente costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. e legittima il ricorso per ottemperanza una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’inerzia dell’Amministrazione, non contrastata dalla prova dell’avvenuta integrale esecuzione, impone l’accoglimento del ricorso e l’ordine di adempimento entro un termine perentorio, con corresponsione degli interessi legali. Perdurando l’inottemperanza, il giudice amministrativo nomina fin d’ora il Commissario ad acta, chiamato a operare su istanza del creditore. L’attività commissariale affidata a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa non dà diritto ad alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente presso istituti scolastici, ha convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, per ottenere l’attribuzione della Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, dell’importo di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024.
Con sentenza n. 246/2024 del 02.07.2024 il giudice del lavoro ha accolto il ricorso e condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione la Carta per complessivi € 2.500,00. Il titolo è stato notificato il 18.07.2024 ed è passato in giudicato. L’Amministrazione è rimasta inerte, così la docente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’esecuzione del giudicato formatosi sul diritto della docente alla Carta. Verifica anzitutto la sussistenza del titolo esecutivo: la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato per le condizioni dell’art. 324 cod. proc. civ., come attestato dalla cancelleria.
La sentenza, in copia conforme, è stata notificata all’Amministrazione il 18.07.2024. Alla data del ricorso era dunque trascorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, quale lasso minimo tra la notifica del titolo presso la sede del debitore e l’esecuzione giudiziale.
Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 309 del 2024, secondo cui il titolo esecutivo è la sentenza dotata di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 474 cod. proc. civ. L’Amministrazione non ha fornito alcuna prova dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto.
Tale inerzia determina l’accoglimento del ricorso. Il TAR ordina all’Amministrazione scolastica di erogare l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per complessivi € 2.500,00, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza, oltre interessi legali dalla notifica del titolo fino al saldo effettivo.
In caso di perdurante inottemperanza, il Collegio nomina fin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato. L’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del funzionario, già preposto alla gestione della spesa pubblica, sicché non è dovuto alcun compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre oneri, con rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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