Nomina vice ispettori tecnici Polizia, decorrenza giuridica ancorata alle vacanze 2017 (Cons. Stato n. 5409 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina della nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. mm), d.lgs. n. 95/2017, va interpretata in coerenza con l’art. 25-ter, comma 6, d.P.R. n. 337/1982. La decorrenza giuridica della nomina dei vincitori del concorso straordinario va ancorata al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze, coincidente con le vacanze accertate alla data del 31 dicembre 2017. La decorrenza economica, invece, decorre dal giorno successivo alla conclusione del corso di formazione. La scelta del momento in cui bandire la procedura rientra nella discrezionalità dell’amministrazione e attiene alla sua potestà di autoorganizzazione.

Il Fatto

I ricorrenti, vincitori del concorso interno riservato per la copertura di posti vacanti di vice ispettore tecnico, impugnavano dinanzi al TAR Lazio il decreto del Capo della Polizia nella parte in cui prevedeva la nomina in ruolo con decorrenza economica dalla data di conclusione del corso formativo, anziché da una data antecedente, compatibile con l’anzianità di servizio. Contestavano inoltre, con motivi aggiunti, il successivo decreto di nomina con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2021.

Il TAR respingeva il ricorso ritenendo che la procedura straordinaria, indetta per soli titoli e in deroga al regime ordinario, legittimasse una disciplina diversa. I ricorrenti appellavano deducendo violazione del principio di annualità dei concorsi, disparità di trattamento ed eccesso di potere. L’amministrazione eccepiva l’inammissibilità per omessa notifica ad almeno un controinteressato e il difetto di legittimazione di un appellante estraneo al giudizio di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto le questioni pregiudiziali. Può prescindersi dall’eccezione di inammissibilità per omessa notifica, poiché il ricorso è manifestamente infondato nel merito. Deve invece essere estromesso dal giudizio l’appellante parte estranea al giudizio di primo grado.

Nel merito, gli appellanti sostengono che la disciplina di settore affermerebbe il principio di annualità dei concorsi, imponendo una ricognizione delle vacanze al 31 dicembre di ogni anno e la nomina dei vincitori con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno successivo. Richiamano l’art. 25, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 337/1982 e l’art. 25-ter, comma 6, deducendo la violazione degli artt. 35 e 36 Cost.

La Sezione riprende i principi già affermati in presenza di analoga fattispecie. La Pubblica Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel decidere se e quando coprire i vuoti di organico, trattandosi di valutazione attinente alla potestà di autoorganizzazione. All’amministrazione appartiene la scelta del momento in cui bandire il concorso e l’individuazione del numero delle unità da assumere in relazione alle esigenze funzionali dell’ente.

La Corte ritiene che la disposizione dell’art. 25-ter, comma 6, debba essere interpretata in coerenza con l’art. 2, comma 1, lett. mm), d.lgs. n. 95/2017, che riferisce la copertura dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2017. Ne deriva che la data cui ancorare la decorrenza giuridica dei nominati non può che essere il 1° gennaio 2018, con decorrenza economica dal giorno successivo alla conclusione del corso di formazione.

Nessun rilievo assume la prospettata possibilità di un futuro impiego in mansioni superiori senza adeguamento stipendiale, trattandosi di valutazione soggettiva priva di riscontro e prospettata come evento futuro e incerto. L’appello è pertanto respinto, con condanna degli appellanti alle spese del grado, liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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