PTOF vincola il collegio docenti sulle decisioni di non ammissione (TAR Emilia-Romagna n. 338 del 10.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa costituisce il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica e, in quanto tale, opera come autovincolo per l’istituto, limitando l’esercizio della discrezionalità del collegio docenti ai criteri in esso stabiliti. Ne consegue che la deliberazione di non ammissione alla classe successiva, adottata in difformità dalle previsioni del Piano, è illegittima e va annullata. In particolare, ove il PTOF ricolleghi la non promozione, anche a settembre, al mancato raggiungimento degli obiettivi in un numero significativo di discipline, la decisione fondata su una sola insufficienza, non dimostrata come afferente alle materie di indirizzo, viola il vincolo programmatorio e l’affidamento maturato dall’utente del servizio scolastico.

Il Fatto

Il ricorrente, già ripetente, frequentava per la seconda volta la terza classe di un istituto tecnico industriale. In esito allo scrutinio di giugno 2024 il giudizio era sospeso per un’insufficienza in lingua inglese. Allo scrutinio differito del 30 agosto 2024, in assenza di corsi di recupero predisposti dalla scuola, la prova veniva valutata con il voto di due, con la conseguenza che lo studente non era ammesso alla classe successiva pur avendo una media sufficiente.

La richiesta di rivalutazione non modificava l’esito: il consiglio di classe, con verbale del 14 settembre 2024, deliberava a maggioranza per la reiscrizione alla medesima classe. Il ricorrente impugnava gli atti dinanzi al TAR Emilia-Romagna, deducendo il contrasto con le previsioni del PTOF e, in via subordinata, l’omessa informazione alla famiglia e la mancata programmazione degli interventi di recupero. Con ordinanza cautelare il Tribunale sospendeva i provvedimenti e disponeva l’ammissione con riserva alla quarta classe.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 3 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che qualifica il PTOF come documento fondamentale dell’istituzione scolastica, elaborato dal collegio dei docenti e approvato dal consiglio d’istituto nell’ambito dell’autonomia riconosciuta alle scuole. Da tale natura il Tribunale trae la conseguenza che il Piano è lo strumento principale di programmazione dell’offerta formativa e, al tempo stesso, la proiezione esterna dell’istituto verso la collettività di riferimento.

Su questa base il Giudice afferma che il Piano consente agli utenti del servizio scolastico di conoscere le modalità operative dell’istituto e di farvi affidamento. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Campania, sez. IV, 15 marzo 2019, n. 1457), la sentenza conclude che il PTOF opera come autovincolo, delimitando la discrezionalità del collegio docenti.

Passando al criterio concreto, il Tribunale rileva che il Piano dell’istituto ammette la non promozione, a giugno come a settembre, soltanto quando lo studente non abbia raggiunto gli obiettivi in un numero significativo di discipline rispetto al loro numero complessivo, riservando particolare rilievo, per le classi iniziali del triennio, alle materie di indirizzo. La sospensione della deliberazione, inoltre, implica l’obbligo per la scuola di approntare idonei corsi di recupero.

Nel caso esaminato l’insufficienza era limitata a una sola materia e l’Amministrazione non aveva dimostrato che la lingua inglese rientrasse tra le materie di indirizzo. Il provvedimento si poneva dunque in contrasto con il vincolo programmatorio, con conseguente illegittimità delle determinazioni impugnate e loro annullamento, dovendo l’Amministrazione rideterminarsi alla luce delle indicazioni della sentenza. L’accoglimento del primo motivo assorbiva il secondo, in conformità all’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015. Le spese sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *