Sospensione condizionale e reato abrogato: prognosi negativa non rivedibile in executivis (Cass. pen. Sez. I n. 33744 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di sospensione condizionale dopo la revoca ex art. 673 cod. proc. pen. di una precedente condanna, non può riesaminare la prognosi negativa già espressa dal giudice della cognizione qualora quel precedente non costituisse, per legge, causa ostativa al beneficio. Se la ratio decidendi del diniego risiede nella valutazione di non meritevolezza desunta dai precedenti, l’intervenuta abolitio criminis di uno di essi non riapre il giudizio prognostico in sede esecutiva. Il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 4687 del 2005 opera solo quando l’abrogazione sia successiva alla decisione di cognizione che ha negato il beneficio. Ne deriva che la motivazione del giudice dell’esecuzione che si conformi a tale lettura del giudicato è immune dal vizio di motivazione apparente.
Il Fatto
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta di concessione della sospensione condizionale avanzata nell’interesse del condannato in relazione a una pena di un anno e tre mesi di reclusione e 300 euro di multa. La richiesta si fondava sull’intervenuta abrogazione di uno dei reati oggetto di una precedente condanna.
Il rigetto poggiava su un duplice rilievo: in sede di cognizione il beneficio era già stato negato sulla base dei precedenti penali, e la prognosi negativa era stata confermata dal giudice dell’esecuzione. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione, ritenuta meramente apparente, e invocando il contrasto con l’orientamento delle Sezioni Unite n. 4687 del 2005.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso e ritiene la motivazione del giudice dell’esecuzione immune dal vizio denunciato. Il passaggio centrale consiste nella delimitazione dell’ambito applicativo del precedente invocato dal ricorrente. Il principio secondo cui il giudice dell’esecuzione, pronunciando la revoca di precedenti condanne per abolitio criminis, può concedere il beneficio previa formulazione del giudizio prognostico, è condizionato a un presupposto preciso: che l’abrogazione del reato sia successiva alla decisione del giudice della cognizione che ha negato il beneficio.
Nel caso esaminato tale presupposto manca. Il giudice dell’esecuzione ha accertato che il giudice della cognizione aveva escluso la sospensione condizionale non per l’efficacia preclusiva ex lege della condanna per fatti poi depenalizzati, ma per la prognosi negativa ricavata dai precedenti penali. Questa costituisce l’effettiva ratio decidendi del diniego e impedisce di ricavare dall’art. 673 cod. proc. pen. la possibilità di applicare in executivis la pena sospesa.
La Corte richiama inoltre l’orientamento delle Sezioni Unite n. 26259 del 2015, che ha ammesso, a determinate condizioni, la revoca ex art. 673 cod. proc. pen. anche quando l’abrogazione sia anteriore alla sentenza di cognizione. Il richiamo non muta l’esito, perché resta ferma la necessità di verificare quale sia stata la reale ragione del diniego.
Il principio è completato dal riferimento a Sez. V n. 34682 del 2005: ai fini della concedibilità del beneficio, la presenza di precedenti condanne per reati poi depenalizzati può essere legittimamente valutata come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Nelle ipotesi in cui il precedente per reato già abrogato non fosse di per sé normativamente ostativo, il giudice dell’esecuzione ha quindi correttamente ritenuto che la sentenza di cognizione abbia espresso un giudizio di non meritevolezza fondato su quelle condotte, non più costituenti reato. Tale prognosi non può essere oggetto di revisione in sede esecutiva. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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