Riduzione di pena ex art. 442 comma 2-bis: il rimedio è l’opposizione (Cass. pen. Sez. I n. 32373 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione applica d’ufficio la riduzione di pena prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. è adottato de plano, secondo il modello dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ed è impugnabile con l’opposizione davanti allo stesso giudice. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento, sul presupposto che fosse dovuta la fissazione dell’udienza camerale, va qualificato come opposizione in forza del principio di conservazione dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Il rito camerale e il conseguente ricorso per cassazione restano esperibili solo quando siano state contestualmente avanzate richieste ulteriori, come la sospensione condizionale della pena o l’applicazione della disciplina del reato continuato.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha ridotto la pena inflitta al condannato con una sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, applicando la diminuzione di un sesto ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il provvedimento è stato adottato de plano, senza previa fissazione dell’udienza camerale.
Avverso l’ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 666 cod. proc. pen. e 111 Cost. La difesa ha sostenuto che, pur apparendo la riduzione un’operazione aritmetica, il procedimento esecutivo impone comunque il rispetto del contraddittorio, per consentire il controllo del computo dei giorni di detenzione, dell’esatta indicazione della pena finale e dei criteri di arrotondamento dei decimali sulla pena pecuniaria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che l’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 39, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2022, attribuisce al giudice dell’esecuzione la competenza a decidere sull’applicazione della riduzione prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., con procedura d’ufficio attivata prima della trasmissione dell’estratto del provvedimento irrevocabile.
Il richiamo, contenuto nel primo comma dell’art. 676 cod. proc. pen., all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. determina l’attrazione del procedimento nell’ambito di quella disciplina. Ne consegue che il provvedimento è adottato inaudita altera parte e che lo strumento di reazione è l’opposizione davanti allo stesso giudice. La Corte richiama sul punto la Sez. I, ordinanza n. 22537 del 23/05/2025.
Il ricorrente, invece, aveva impugnato l’ordinanza con ricorso per cassazione, muovendo dal presupposto che fosse necessario il rito camerale dell’art. 666 cod. proc. pen. Tale presupposto è errato: il modello ordinario trova spazio solo quando siano state contestualmente avanzate richieste ulteriori, quali la sospensione condizionale della pena o l’applicazione della disciplina del reato continuato. In tale evenienza il giudice dell’esecuzione deve seguire il procedimento camerale e il rimedio esperibile è il ricorso per cassazione, come affermato dalla Sez. I, n. 23907 del 01/04/2025.
Esclusa la necessità del rito camerale nel caso concreto, la Corte ha applicato il principio di conservazione sancito dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., qualificando l’impugnazione come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. L’esito è quindi la trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione per l’ulteriore corso, con conseguente inammissibilità del ricorso come tale proposto.
Nota della Redazione
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