Sospensione Covid e proroga dei termini di notifica delle intimazioni di pagamento (Cass. civ. Sez. V n. 34329 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il richiamo integrale, contenuto nell’art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020, all’art. 12 d.lgs. n. 159 del 2015 comporta che la sospensione dei termini di versamento si estende ai termini di prescrizione e decadenza dell’attività riscossiva. Ne deriva che le intimazioni di pagamento non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, con termine pendente all’8 marzo 2020, sono prorogate di 542 giorni; quelle invece in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023. L’art. 68, comma 4-bis, d.l. n. 18 del 2020 è inapplicabile ai carichi affidati prima del periodo di sospensione, poiché presuppone l’affidamento nel periodo stesso o successivamente. Le sanzioni e gli interessi restano soggetti alla prescrizione quinquennale; le imposte alla prescrizione ordinaria decennale.
Il Fatto
Una società cooperativa edilizia era destinataria di un’intimazione di pagamento, notificata nell’aprile 2023 per oltre 127.000 euro, emessa sulla base di una cartella notificata nel dicembre 2010 a titolo di recupero di un rimborso IVA per il 2006. La società impugnava l’atto davanti alla CTP di Catania, che accoglieva il ricorso ravvisando la prescrizione della pretesa, computata la sola sospensione di 85 giorni legata all’emergenza epidemiologica.
L’Agenzia delle entrate proponeva appello; la CGT di secondo grado della Sicilia lo respingeva, confermando la prescrizione ed escludendo l’applicabilità dell’art. 68, comma 4-bis, d.l. n. 18 del 2020, non essendo il carico affidato nel periodo di sospensione. Avverso tale sentenza l’Agenzia ricorreva per cassazione; resisteva il legale rappresentante della contribuente, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende le eccezioni di inammissibilità: la doppia conforme di merito preclude il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ma non quello per violazione di legge ex n. 3, che risulta enunciato con autosufficienza.
Nel merito il motivo è parzialmente fondato. Quanto a interessi e sanzioni, opera la prescrizione quinquennale, secondo costante giurisprudenza (Sez. 6-5 n. 7486 del 08.03.2022; art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 e art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ.). Quanto alle imposte, si applica la prescrizione ordinaria decennale (Sez. 5 n. 33213 del 29.11.2023), non operando l’estinzione quinquennale.
La Corte ricostruisce la disciplina. L’art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 sospende i termini di versamento dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e richiama l’art. 12 d.lgs. n. 159 del 2015. Poiché il richiamo è integrale, esso comprende anche il comma 2, che proroga al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione i termini in scadenza durante la sospensione stessa.
Da qui il principio: le intimazioni non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogate di 542 giorni; quelle in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023. L’art. 68, comma 4-bis, è invece inapplicabile, presupponendo l’affidamento del carico nel periodo di sospensione o dopo.
Nel caso concreto, la prescrizione decennale decorrente dal dicembre 2010, computata la sospensione di cinque mesi e quindici giorni ex legge di stabilità 2014, sarebbe scaduta il 31 maggio 2021, in piena sospensione Covid: donde la proroga al 31 dicembre 2023. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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