Sospensione delle esecuzioni e inammissibilità dell’ottemperanza durante il riequilibrio finanziario (TAR Lazio n. 334 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione delle procedure esecutive disposta dall’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 opera dalla data di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino all’approvazione o al diniego di approvazione del piano. In pendenza di tale procedura il giudizio di ottemperanza intrapreso nei confronti dell’ente locale è inammissibile, perché il vincolo normativo paralizza l’azione esecutiva e, con essa, la tutela offerta dall’art. 114 c.p.a. Il giudice amministrativo non può fissare termini, nominare commissario o irrogare la penalità di mora prima del pronunciamento della sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla congruità del piano.

Il Fatto

La società ricorrente ottiene dal Tribunale di Cassino un decreto ingiuntivo con il quale viene intimato a un Comune il pagamento di una somma superiore a 54.000 euro, oltre interessi. L’opposizione proposta dall’ente si chiude con rigetto e integrale conferma del decreto, con sentenza passata in giudicato. Il decreto ingiuntivo diviene così definitivamente esecutivo e viene notificato al Comune debitore.

Di fronte all’inerzia dell’amministrazione, la società propone ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell’ente alla penalità di mora. Il Comune si costituisce eccependo l’inammissibilità del ricorso per effetto della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale avviata con deliberazione consiliare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina l’eccezione in via principale e la ritiene fondata. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, secondo cui le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego del piano.

Il Collegio richiama anche l’art. 243-quater del medesimo testo unico, che disciplina il procedimento: trasmissione del piano alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, istruttoria della Commissione, relazione finale, e infine la delibera della sezione regionale sull’approvazione o sul diniego, con valutazione di congruità ai fini del riequilibrio.

Nel caso concreto risulta che l’ente abbia approvato il piano di riequilibrio, di durata quindicennale, con deliberazione consiliare del 29 giugno 2023. Non è però intervenuta, medio tempore, alcuna delibera di approvazione o di diniego sulla congruità del piano.

Da qui la conseguenza: la sospensione ex lege delle procedure esecutive comprende espressamente anche i giudizi di ottemperanza, che restano paralizzati sino al pronunciamento del giudice contabile. Il vincolo opera in forza della legge e non richiede una valutazione discrezionale del giudice amministrativo sull’opportunità della sospensione.

Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile. La particolarità della fattispecie e la natura del conflitto tra pretesa creditoria ed esigenze di riequilibrio dell’ente giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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