Prescrizione di monitoraggio acustico illegittima senza prova dei superamenti (TAR Liguria n. 338 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione, contenuta in un’autorizzazione unica ambientale, di dotarsi di una stazione di monitoraggio del rumore con controllo continuo dei valori e trasmissione periodica dei dati all’amministrazione è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione quando non sia sorretta da un accertato superamento dei valori limite di immissione o delle soglie di attenzione. Il Comune, cui spetta il contemperamento tra esigenze della produzione e tutela della salute dei residenti, non può imporre un onere così invasivo sulla sola base di esposti privi di riscontri tecnici. In assenza di decisive evidenze istruttorie, gli interessi dei residenti restano tutelabili, ma in altra sede e con altri strumenti, postulando la prova della intollerabilità delle emissioni acustiche e scontando il bilanciamento ex art. 844 cod. civ..
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’impresa individuale che opera nel recupero e messa in riserva di rottami ferrosi e non ferrosi, presenta nel febbraio 2022 istanza di rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale per un’unità locale situata al piano terra di un caseggiato in Sanremo. L’attività di cernita e selezione dei materiali avviene solo manualmente, senza impiego di macchinari, come attestato dalla valutazione di impatto acustico ex art. 8, comma 4, legge n. 447/1995, che conclude per il rispetto dei limiti e per l’inutilità di opere di mitigazione.
A seguito di esposti di residenti, e senza effettuare misurazioni, il Comune esprime in conferenza di servizi un parere che impone alla ditta di dotarsi di una stazione di monitoraggio del rumore con trasmissione mensile dei dati; la Provincia recepisce la prescrizione nel provvedimento di rinnovo del 29.6.2023. La ricorrente impugna tale clausola davanti al TAR, deducendo cinque motivi; con motivi aggiunti estende l’impugnazione alla nota comunale di comunicazione del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso sotto gli assorbenti profili del difetto di istruttoria e di motivazione dedotti con il primo e il secondo motivo. Il punto di partenza è la collocazione del sito in zona Bc7 di completamento, ove il P.R.G. ammette laboratori artigianali purché non rumorosi. Da qui il giudice verifica le risultanze dell’istruttoria per il rinnovo dell’A.U.A.
Emergono tre elementi. Anzitutto una valutazione previsionale di impatto acustico positiva, rebus sic stantibus, circa il rispetto dei limiti assoluti e differenziali. In secondo luogo, ARPAL non ha avanzato osservazioni sul rinnovo dell’attività esistente, limitando le criticità alla sola ipotesi di integrarla con il recupero di vetro, la cui movimentazione può risultare rumorosa. Infine, nel sopralluogo del 17.1.2022 effettuato a seguito delle segnalazioni non sono stati rilevati eventi particolarmente rumorosi né criticità.
Su questa base il TAR ritiene che la prescrizione sia immotivata sotto il profilo dell’interesse alla preservazione della salute pubblica dall’inquinamento acustico. L’attività risulta non contestatamente conforme al piano di zonizzazione acustica comunale, in classe IV (aree di intensa attività umana), e manca un accertato supero dei valori o una perizia acustica di parte che attesti il decisivo superamento dei limiti di immissione o delle soglie di attenzione.
Il Collegio chiarisce che eventuali contrapposti interessi privati dei residenti sono certamente tutelabili, ma in altra sede e con altri strumenti: essi postulano la prova della intollerabilità delle emissioni e il contemporamento con le esigenze della produzione, anche in considerazione della priorità di un determinato uso, secondo il richiamato art. 844 cod. civ.. La prescrizione ambientale non può dunque supplire alla carenza di prova tecnica.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato limitatamente alla clausola contestata. Le spese di giudizio sono compensate integralmente tra le parti.
Nota della Redazione
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