Carenza reddituale del datore non giustifica permesso di soggiorno per attesa occupazione (TAR Liguria n. 332 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione di rapporti di lavoro irregolari disciplinata dall’art. 103 del d.l. n. 34/2020, il diniego dell’istanza per difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro non attribuisce allo straniero il diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il titolo può essere rilasciato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 103, comma 4, del d.l. n. 34/2020 e dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, solo quando il rapporto di lavoro cessi per fatti sopravvenuti all’istanza di regolarizzazione, purché sia accertata ab origine l’esistenza dei presupposti della procedura. La carenza dei requisiti economici del datore di lavoro è circostanza che impedisce la regolarizzazione fin dall’origine e non può essere trasferita sul lavoratore sotto forma di titolo di soggiorno. La disciplina supera il vaglio di legittimità costituzionale, rientrando nella discrezionalità del legislatore la definizione dei presupposti per la legalizzazione degli stranieri irregolari, salvo il limite della manifesta arbitrarietà.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha respinto l’istanza presentata in suo favore dal titolare di un’impresa individuale per la conclusione di un contratto di lavoro subordinato con mansioni di operaio florovivaista, nell’ambito della procedura di emersione prevista dall’art. 103 del d.l. n. 34/2020. Il diniego richiamava il parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e all’inquadramento contrattuale del lavoratore.
Con un motivo formalmente unico, il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, oltre alla violazione del principio di proporzionalità: poiché le carenze reddituali e l’errato inquadramento erano addebitabili esclusivamente al datore di lavoro, l’Amministrazione avrebbe dovuto rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione, secondo il meccanismo della c.d. emersione 2012. Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare per il pericolo di espulsione e, all’esito dell’udienza pubblica, ha respinto il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal dato normativo. L’art. 103, commi 5 e 6, del d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, subordina l’accoglimento dell’istanza di emersione al rispetto dei limiti di reddito del datore di lavoro fissati dal regolamento attuativo. Il d.m. 27 maggio 2020, all’art. 9, comma 1, richiede un reddito imponibile non inferiore a 30.000 euro annui.
Nel caso concreto il ricorrente non contesta l’insussistenza del requisito reddituale, ma sostiene che le conseguenze negative di circostanze riconducibili al solo datore di lavoro non possano ricadere sul lavoratore. La tesi non regge. L’orientamento formatosi sull’art. 103 del d.l. n. 34/2020 — richiamato con Cons. Stato, sez. III, n. 2472 del 2023, n. 8576 del 2022, n. 8052 del 2022 e n. 8422 del 2021 — esclude che, in caso di diniego per difetto dei presupposti, lo straniero irregolarmente presente abbia diritto a un titolo per rimanere in attesa di impiego.
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione resta possibile in una diversa ipotesi: quando il rapporto di lavoro cessi per fatti sopravvenuti all’istanza di regolarizzazione, sempre che sia accertata ab origine la sussistenza dei requisiti di emersione. Il Ministero dell’interno, con circolare prot. n. 4623 del 17 novembre 2020, ha esteso tale soluzione ai casi in cui il rapporto non si sia instaurato per motivi oggettivi, come il decesso del datore di lavoro.
Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 24 novembre 2023, che ha giudicato legittima la disciplina: il legislatore dispone di ampia discrezionalità nel definire i presupposti della legalizzazione, con il solo limite della manifesta arbitrarietà, non valicato nella specie. Ne deriva la legittimità del diniego: essendo incontestato che il reddito del datore di lavoro non raggiungeva la soglia dell’art. 9, comma 1, del d.m. 27 maggio 2020, i requisiti per la regolarizzazione non sussistevano ab initio. Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese sono compensate in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, che altrimenti darebbe luogo a una mera partita di giro contabile.
Nota della Redazione
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