Riconoscimento di sei scatti stipendiali e riliquidazione del T.F.S (TAR Toscana n. 341 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali del 2,50 per cento ciascuno, previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito in legge n. 472/1987, spetta al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, e in particolare al personale della Guardia di Finanza, anche nell’ipotesi di collocamento in quiescenza a domanda, purché siano compiuti cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. La nozione di “forze di polizia” richiamata dalla norma è quella dell’art. 16 della legge n. 121/1980, che include il Corpo della Guardia di Finanza, sicché non occorre alcuna interpretazione estensiva. L’art. 1911, terzo comma, del d.lgs. n. 66/2010 conferma la vigenza del beneficio per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale, incidendo solo sulla decorrenza del provvedimento. Il beneficio rileva ai fini della base di calcolo del trattamento di fine servizio, senza che sia richiesto il versamento della restante contribuzione.

Il Fatto

I ricorrenti, ex militari della Guardia di Finanza collocati in quiescenza nel 2018, hanno chiesto al TAR Toscana l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 1911, terzo comma, del d.lgs. n. 66/2010, con conseguente condanna dell’I.N.P.S. al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione.

L’Istituto si è costituito chiedendo in via pregiudiziale l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, nel merito, sostenendo l’inapplicabilità della norma al personale della Guardia di Finanza, l’applicabilità del solo art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 (limitato alla cessazione per età, inabilità o decesso), la necessità del versamento contributivo e la decadenza per il mancato rispetto del termine del 30 giugno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’istanza di integrazione del contraddittorio, escludendo la legittimazione passiva del Ministero: l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale.

Nel merito, il TAR ha aderito agli indirizzi ormai stabilizzati del Consiglio di Stato, pur segnalando per taluni aspetti un orientamento di segno opposto dei propri precedenti. Ha osservato che l’art. 6-bis attribuisce i sei scatti al personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia e che la nozione richiamata è quella dell’art. 16 della legge n. 121/1980, comprensiva del Corpo della Guardia di Finanza.

Il Collegio ha escluso che l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 possa trovare applicazione: la relativa previsione, introdotta dall’art. 11 della legge n. 231/1990, è stata travolta dall’abrogazione disposta dall’art. 2268 del d.lgs. n. 66/2010, non risultando una volontà legislativa di far rivivere il testo originario. L’art. 1911, terzo comma, del d.lgs. n. 66/2010 conferma quindi la vigenza del beneficio.

Quanto alla tesi contributiva dell’I.N.P.S., il TAR ha chiarito che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non del trattamento di fine servizio. Sul termine del 30 giugno, il Collegio ha rimeditato il proprio precedente orientamento: il terzo comma dell’art. 6-bis, nel fissare la decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo, dimostra che il termine incide solo sulla tempistica e non sulla spettanza dei sei scatti; la norma, inoltre, non presenta la chiarezza richiesta da una previsione a pena di decadenza.

Il ricorso è stato quindi accolto, con accertamento del diritto alla riliquidazione del T.F.S. e condanna dell’I.N.P.S. al pagamento delle differenze, maggiorate di interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994 e dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991. Le spese sono state compensate in ragione delle oscillazioni interpretative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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