Sospensione ex lege del nulla osta sospende il termine di decadenza (TAR Campania n. 4119 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione ex lege dell’efficacia dei nulla osta al lavoro, disposta dall’art. 3, comma 2, del D.L. n. 145/2024 per i lavoratori provenienti da Paesi a elevato rischio di frode documentale, comporta la sospensione del decorso di tutti i termini al procedimento collegati, incluso il termine di validità del nulla osta previsto dall’art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998. È pertanto illegittimo, per violazione e falsa applicazione di legge, il provvedimento che dichiari la decadenza del nulla osta per mero decorso del termine semestrale, senza considerare che tale termine era legalmente sospeso. La mancata finalizzazione della procedura non è imputabile al beneficiario che abbia tempestivamente attivato gli uffici consolari, ma all’impedimento legale e all’inerzia dell’Amministrazione nel completare le verifiche imposte dalla legge.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato istanze per il rilascio di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha concesso i nulla osta il 1° aprile 2024, avviando la successiva fase per il visto d’ingresso. Nelle more è entrato in vigore il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, che all’art. 3 ha introdotto una disciplina speciale per i lavoratori provenienti da Paesi a elevato rischio di frode documentale, tra cui il Bangladesh, Paese di origine dei lavoratori interessati. Il comma 2 ha disposto la sospensione ex lege dell’efficacia dei nulla osta già rilasciati fino alla conclusione delle verifiche, nonché la sospensione dei procedimenti per il rilascio del visto.

Nel sollecitare il rilascio del visto, il ricorrente apprendeva nell’agosto 2024 che il nulla osta era sospeso per le verifiche previste dall’art. 3 del D.L. n. 145/2024. In data 17 agosto 2025, l’Amministrazione adottava il provvedimento impugnato, dichiarando la decadenza del nulla osta per mero decorso del termine semestrale di validità, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 394/1999. Il ricorrente impugna tale provvedimento davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. Il vizio centrale risiede nella palese violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.L. n. 145/2024, disposizione intervenuta nelle more del procedimento e che ha introdotto una causa di sospensione automatica ex lege dell’efficacia dei nulla osta già rilasciati in favore di lavoratori provenienti da Paesi considerati a rischio.

Il comma 2 della norma stabilisce che l’efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l’immigrazione del positivo espletamento delle verifiche, e che nelle more i procedimenti per il rilascio del visto d’ingresso sono sospesi.

La sospensione legale di un procedimento o dell’efficacia di un atto amministrativo comporta, quale effetto connaturato, la sospensione del decorso di tutti i termini ad esso collegati, incluso il termine di validità del nulla osta di sei mesi.

Nel caso di specie l’Amministrazione ha dichiarato la decadenza per decorrenza del termine semestrale, ignorando la circostanza per cui tale termine era legalmente sospeso per effetto di una norma primaria sopravvenuta. Ha agito come se il D.L. n. 145/2024 non fosse mai stato emanato, applicando una norma la cui operatività era stata neutralizzata dalla legge stessa.

La mancata finalizzazione della procedura non è dipesa da inerzia della parte ricorrente, ma da un impedimento legale e dall’inerzia della stessa Amministrazione, che non ha completato le verifiche imposte dal D.L. n. 145/2024, unico adempimento che avrebbe potuto rimuovere la causa di sospensione. Il beneficiario, pochi giorni dopo il rilascio del nulla osta, ha effettivamente attivato gli uffici diplomatici italiani nel Paese di origine per ottenere il visto, tenendo la condotta diligente esigibile ed evitando il decorso inutile del periodo semestrale posto a fondamento del provvedimento di decadenza. Il provvedimento è pertanto annullato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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