Sospensione della licenza ex art. 100 TULPS e chiusura del locale (TAR Lazio n. 20 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 r.d. 18 giugno 1931 n. 773, non ha funzione sanzionatoria ma di prevenzione generale e di tutela anticipata della sicurezza pubblica. Essa prescinde dalla responsabilità personale del titolare del locale e richiede la sola sussistenza del mero pericolo per l’ordine e la sicurezza dei cittadini. Il potere discrezionale è censurabile soltanto per manifesta irragionevolezza o sproporzione. La temporanea chiusura dell’esercizio, ancorché non espressamente nominata dalla legge, costituisce effetto applicativo ineludibile della sospensione, non potendo restare aperto al pubblico un locale non abilitato alla propria attività. Gli atti di indagine della polizia giudiziaria restano sottratti all’accesso ai sensi degli artt. 24, comma 1, lett. a), l. n. 241/1990 e 329 cod. proc. pen.

Il Fatto

In seguito a controlli dei Carabinieri, presso un bar erano stati identificati soggetti con precedenti di polizia e denunciati due avventori per porto ingiustificato di arma da taglio; nel piazzale antistante era stato rinvenuto un involucro celante hashish. Tra il 24 e il 26 febbraio 2023 i militari intervenivano due volte: per una rissa tra gruppi di giovani, con esplosione di un colpo di pistola scacciacani, e per un’aggressione a un cittadino extracomunitario iniziata all’interno del locale.

La Questura avviava il procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990 e, valutato in parte il contributo partecipativo del titolare, disponeva la sospensione per sette giorni della licenza e la chiusura dell’esercizio per pari periodo, ai sensi dell’art. 100 r.d. n. 773/1931. Il titolare impugnava il decreto, ottenendo in sede monocratica e poi in sede cautelare la sospensione dell’efficacia dell’atto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla chiusura dell’esercizio non prevista dalla legge e non enunciata nella comunicazione di avvio, il TAR osserva che la misura costituisce effetto applicativo ineludibile della sospensione della licenza: un bar non abilitato alla somministrazione non può restare aperto al pubblico.

Quanto alla mancata ostensione degli allegati alle note dei Carabinieri, il diniego è giustificato dagli artt. 24, comma 1, lett. a), l. n. 241/1990 e 329 cod. proc. pen., che sottraggono al diritto di accesso gli atti di indagine della polizia giudiziaria, anche se redatti da pubbliche amministrazioni.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la funzione dell’art. 100 r.d. n. 773/1931: la norma non ha carattere sanzionatorio ma di prevenzione generale, cosicché il provvedimento resta valido a prescindere dalla responsabilità personale del titolare (richiamati TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 3686 del 2022 e TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, n. 54 del 2017). È sufficiente il mero pericolo per la sicurezza pubblica e il sindacato è limitato alla manifesta irragionevolezza (TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, n. 280 del 2022); la misura mira a impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale (TAR Emilia-Romagna, sez. I, n. 77 del 2021 e n. 578 del 2020).

Nel caso concreto, gli episodi verificatisi nel periodo immediatamente precedente sorreggono la decisione, senza necessità di accertare le responsabilità del gestore. Sulla proporzionalità, a fronte del massimo di quindici giorni fissato dall’art. 9, comma 3, l. n. 287/1991, il periodo intermedio non è manifestamente irragionevole. Il Collegio esclude infine che occorra specifica motivazione sul fatto che il procedimento si sia concluso a ridosso delle festività pasquali, poiché il dispositivo non menziona il calendario. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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