Aggiudicazione di lotto unico e autovincolo della stazione appaltante (TAR Emilia-Romagna n. 120 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La clausola della legge di gara che consente a ciascun concorrente di aggiudicarsi un solo lotto, non impugnata, vincola la stazione appaltante e ne costituisce autovincolo. Una volta aggiudicato il primo lotto a un offerente, la centrale di committenza deve assegnare il secondo lotto a un concorrente diverso, e l’aggiudicazione così disposta costituisce esatta attuazione della lex specialis, non sua violazione. La pendenza di contenzioso sull’aggiudicazione del primo lotto non impone la sospensione del procedimento relativo al secondo, in assenza di un provvedimento sospensivo e in presenza di un servizio che ne rende ragionevole la rapida conclusione. Il giudice amministrativo può soprassedere dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità e improcedibilità quando il ricorso è infondato nel merito.

Il Fatto

La centrale di committenza regionale bandisce una procedura aperta, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il servizio di pulizia e disinfezione destinato a due aziende sanitarie, articolata in due lotti e finalizzata alla stipula di una convenzione quadro. La legge di gara prevede che ciascun concorrente possa risultare aggiudicatario di un solo lotto, con precedenza per quello di maggior valore.

All’esito del confronto, il primo lotto va inizialmente a un raggruppamento e il secondo alla società ricorrente. In autotutela la stazione appaltante annulla l’aggiudicazione del primo lotto e lo assegna alla ricorrente; quindi, in applicazione dell’autovincolo, annulla l’aggiudicazione del secondo lotto alla stessa società e, conclusa la verifica di congruità dell’offerta del raggruppamento terzo classificato, aggiudica il secondo lotto a quest’ultimo. La ricorrente impugna la determina di aggiudicazione, sostenendo che essa sarebbe legittima solo ove si consolidasse la sua aggiudicazione del primo lotto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio formulata dalla ricorrente. Richiama l’art. 73, comma 1-bis, Cod. proc. amm., che consente il differimento dell’udienza solo in casi eccezionali, tanto più ristretti nel rito speciale di cui all’art. 120 Cod. proc. amm.. Aggiunge che la decisione può prescindere dall’esito del giudizio pendente sull’aggiudicazione del primo lotto.

Il Tribunale ritiene poi di soprassedere, per ragioni di economia processuale, dall’esame delle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità, richiamando sul punto T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, sentenza n. 803/2022 e T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, sentenza n. 5814/2023, stante l’infondatezza del ricorso nel merito.

Nel merito, il Collegio premette che la ricorrente non ha contestato la legittimità della legge di gara e, in particolare, della clausola che limitava a un solo lotto l’aggiudicazione per ciascun concorrente. Da ciò discende che, una volta aggiudicato il primo lotto alla ricorrente, la stazione appaltante non poteva che assegnare il secondo a un altro concorrente. L’aggiudicazione impugnata, lungi dal violare la lex specialis, ne costituisce semmai esatta attuazione.

Il Tribunale esclude inoltre che la centrale di committenza dovesse attendere la definizione di tutti i contenziosi sul primo lotto. Non risulta che quel provvedimento fosse stato sospeso in modo da impedire l’aggiudicazione del secondo lotto a un diverso concorrente. La tipologia del servizio, inoltre, rende ragionevole — e non sindacabile — la scelta di non sospendere il procedimento amministrativo e di portarlo a compimento.

Il ricorso è pertanto respinto. Le spese sono compensate tra ricorrente e centrale di committenza, secondo la volontà manifestata dalle parti, restando a carico della ricorrente il contributo unificato. In assenza di analogo accordo, la ricorrente, soccombente, è condannata a rifondere le spese alla controinteressata, liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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