Esclusione illegittima per valutazione quantitativa in criterio qualitativo (TAR Toscana n. 1739 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante non può escludere un concorrente per pretesa insufficienza quantitativa dell’offerta tecnica quando il sub criterio di valutazione abbia natura spiccatamente qualitativa e la legge di gara non imponga, in quella fase, l’indicazione delle quantità dei dispositivi. Il giudizio della commissione deve attenersi alla lex specialis e concentrarsi sugli elementi qualitativi ivi previsti, non su riscontri quantitativi oggetto della successiva fase economica. L’esclusione fondata su ragioni puramente formalistiche contrasta con i principi di ragionevolezza e proporzionalità e con il favor partecipationis, tanto più in una gara con soli due operatori. In presenza di ricorsi reciprocamente escludenti, il gravame principale, integrato dai motivi aggiunti, va esaminato per primo.

Il Fatto

Un operatore economico ha partecipato alla procedura aperta indetta dall’ente committente per una convenzione di sessanta mesi relativa alla fornitura in noleggio o acquisto di dispositivi satellitari e SIM per emergenza-urgenza, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La società è stata esclusa con determinazione per aver riportato un punteggio insufficiente al sub criterio D dell’offerta tecnica, relativo al piano di abbonamento delle SIM, avendo indicato quantità di dispositivi ritenute pari a circa la metà della fornitura e mancando del tutto i dispositivi a noleggio.

Il concorrente ha impugnato l’esclusione, dolendosi della motivazione asseritamente anodina e della natura qualitativa del criterio. Ammesso con riserva dal Tribunale in via cautelare, l’operatore ha proseguito la gara; la commissione, revisionando la griglia, gli ha assegnato un punteggio sufficiente. Seguiva l’aggiudicazione a un altro concorrente, impugnata con motivi aggiunti, mentre la controinteressata proponeva ricorso incidentale volto a contestare l’ammissione della ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per mancata notifica alla controinteressata. Prima dell’aggiudicazione, il concorrente non escluso non assume la veste di controinteressato, configurandosi in capo a esso un interesse di mero fatto; la posizione della società aggiudicataria è semmai quella di controinteressato sopravvenuto, essendosi il pregiudizio concretizzato solo con l’aggiudicazione.

Nel merito, il Tribunale accoglie il ricorso principale e il primo motivo aggiunto. Al momento della presentazione dell’offerta tecnica la legge di gara non richiedeva l’indicazione quantitativa dei dispositivi; la commissione doveva valutare unicamente la tipologia delle SIM, senza che il giudizio potesse essere influenzato da elementi quantitativi, propri della successiva fase economica. Il sub parametro D presentava natura spiccatamente qualitativa, incentrandosi sulla gestione del traffico e sulla qualità del servizio. L’esclusione fondata sulla insufficienza delle quantità non è dunque logicamente coerente con il richiesto giudizio qualitativo e contrasta con il favor partecipationis e con l’orientamento che stigmatizza le esclusioni per ragioni formalistiche.

Il secondo motivo aggiunto è infondato. Il requisito di capacità tecnico professionale dell’art. 6.3 del disciplinare richiede l’esecuzione di forniture nel triennio antecedente la indizione, decorrente a ritroso dal 23.12.2024; il contratto con l’ente pubblico è ricompreso nel periodo e la certificazione richiesta non doveva comprovare anche la regolare esecuzione, essendo sufficiente l’indicazione di oggetto, importo e periodo, con verifiche a comprova correttamente attivate presso la committente pubblica.

Infondato anche il terzo motivo aggiunto, che muove dal presupposto aleatorio della futura inutilizzabilità dei dispositivi offerti, non suffragato da un adeguato principio di prova, non potendo il giudice supplire alla carenza istruttoria della parte. Respinti i motivi contro l’aggiudicazione, il ricorso incidentale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate tra tutte le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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