Divieto prefettizio di detenzione armi e valutazione discrezionale di affidabilità (TAR Calabria n. 1555 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sull’affidabilità del soggetto alla detenzione di armi costituisce espressione di discrezionalità amministrativa e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo che per profili di illogicità e irragionevolezza rilevabili ab externo. Ai fini dell’adozione del divieto prefettizio di cui all’art. 39 R.D. n. 773/1931 non è necessario che il comportamento posto a base del provvedimento sia acclarato nella sua rilevanza penale, essendo sufficiente l’autonoma valutazione dell’amministrazione. È pertanto legittimo il provvedimento che si fondi su elementi indiziari dai quali emerga l’assenza di piena sicurezza circa il buon uso delle armi, senza che occorra un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale. Il potere prefettizio non è soggetto a termini perentori, ma solo ordinatori.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di licenza di detenzione armi per uso venatorio e sportivo dal 1976 e periodicamente rinnovata, impugna il decreto con cui il Prefetto di Crotone ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi. A seguito di una perquisizione domiciliare erano state rinvenute armi regolarmente denunciate e custodite, oltre a munizionamento consentito, nonché cartucce in esubero rispetto al quantitativo detenibile. Il ricorrente ha sostenuto di aver fornito ampia giustificazione del possesso delle munizioni eccedenti, richiamando dichiarazioni di terzi e una scrittura privata di cessione di terreno destinato a luogo di ritrovo per le battute di caccia.
Esaurito il contraddittorio procedimentale, il Prefetto ha comunque emanato il decreto, del quale è dedotta l’illegittimità per violazione di legge, difetto di motivazione ed eccesso di potere. L’amministrazione si è costituita resistendo nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la censura relativa alla tardività del decreto, asseritamente adottato oltre due anni dopo la nota trasmessa dalla Questura. La doglianza è infondata perché l’esercizio del potere prefettizio in materia non incontra termini perentori, ma soltanto termini di natura ordinatoria, con la conseguenza che il ritardo non inficia la validità del provvedimento.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 11 R.D. n. 773/1931, all’ultimo comma, prevede la revoca delle autorizzazioni quando vengono a mancare le condizioni cui sono subordinate, mentre l’art. 39, comma 1, R.D. n. 773/1931 attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne.
Da tali precetti il Collegio desume che il giudizio sull’affidabilità del singolo è espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile se non ab externo a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole. All’autorità procedente spetta un ampio margine valutativo sui presupposti del rilascio o del mantenimento dei requisiti per il possesso delle armi. Non è necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto dell’atto negativo sia accertato nella sua rilevanza penale: è sufficiente l’autonoma valutazione del comportamento medesimo da parte dell’amministrazione, per prevenire effetti negativi sulla sicurezza pubblica, come affermato dal Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819.
Il Tribunale richiama inoltre il principio secondo cui basta che dal comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per meri indizi l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi, non essendo necessaria un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, trattandosi di un giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli connessi all’uso delle armi (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 7 gennaio 2021, n. 137). Viene poi richiamato l’orientamento secondo cui l’affidabilità e la buona condotta si desumono da condotte comunque significative, con una ragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza (Consiglio di Stato, Sez. III, 4 luglio 2019, n. 4595; TAR Calabria, Sez. I, 3 aprile 2018, n. 796).
Applicando tali coordinate, il compendio posto a base della determinazione prefettizia resiste alle censure. Le valutazioni dell’amministrazione risultano ragionevoli in relazione alla condotta consistita nel possesso di cartucce non denunciate, che ha indotto a dubitare dell’affidabilità del ricorrente, anche in considerazione della giustificazione postuma e inattendibile. Il bilanciamento con l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza giustifica il sacrificio dell’interesse individuale alla detenzione dell’arma. Il ricorso è dunque infondato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 4.000,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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