Carta docente, inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2196 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione all’obbligo di pagamento e le assegna un ulteriore termine per provvedere. In caso di persistente inerzia, va nominato sin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece esclusa quando l’esiguità del debito e i vincoli di bilancio rendano la misura eccessivamente afflittiva, secondo le indicazioni dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero convenuto a riconoscere al lavoratore il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24. La sentenza era stata notificata al Ministero, che ne aveva ricevuto la notificazione, senza che seguisse alcun pagamento.

Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di corrispondere la Carta Docente per complessivi euro 2.500,00 e che, in caso di perdurante inadempimento, fosse nominato un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Da tale notificazione è decorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha contestato il credito nell’an e nel quantum né ha offerto indicazioni sull’andamento della procedura.

Il ricorso è dunque fondato e va dichiarata l’inottemperanza. Al Ministero è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione per eseguire integralmente i pagamenti. In caso di inutile decorso, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, tenuto a provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura e spese dell’amministrazione inadempiente.

Respinge invece la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La norma esclude le astreintes quando siano manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014: rilevano le condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. Nel caso, l’esiguità del debito e le difficoltà legate ai vincoli normativi e di bilancio rendono la penalità eccessivamente gravosa.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *