La designazione ministeriale nei collegi sindacali va impugnata con la nomina (TAR Lombardia n. 3675 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La designazione ministeriale di un componente del collegio sindacale degli enti del servizio sanitario nazionale è atto interno al procedimento di nomina, privo di autonoma attitudine lesiva e destinato a produrre effetti solo una volta recepito dall’ente. Essa è quindi impugnabile unicamente insieme al provvedimento conclusivo di nomina adottato dal direttore generale. Ne deriva che il diniego di reintegrazione nelle cariche, opposto al soggetto già designato a seguito del venir meno delle esigenze cautelari, è inammissibile per difetto di interesse, ove non siano stati impugnati gli atti di designazione e di nomina dei sostituti: solo la rimozione di tali atti può procurare un’effettiva utilità al ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente era stata nominata componente del collegio sindacale di un’azienda socio sanitaria territoriale e del collegio dei revisori di una fondazione sanitaria nazionale, con incarichi rispettivamente triennali e quinquennali. A seguito dell’adozione di un provvedimento cautelare restrittivo della libertà personale nei suoi confronti, il Ministero della Salute aveva designato altri soggetti in sua sostituzione.
Venute meno le esigenze cautelari, la ricorrente ha chiesto al Ministero la reintegrazione nelle cariche. L’Ufficio di Gabinetto ha respinto l’istanza. La ricorrente ha quindi impugnato il diniego davanti al TAR Lombardia, chiedendo anche il risarcimento dei danni, e ha contestato la competenza del Ministero ad adottare l’atto, la violazione del principio di presunzione di innocenza e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Avvocatura dello Stato. La designazione dei membri del collegio sindacale è atto interno al procedimento di nomina, che spetta al direttore dell’ente sanitario, ed è destinata a produrre effetti solo nei confronti dell’ente stesso. Poiché l’azienda e la fondazione hanno sede in Lombardia, la competenza appartiene al TAR adito.
Nel merito il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha richiamato l’art. 3-ter, comma 3, d.lgs. n. 502/1992 e l’art. 12, commi 14 e 15, l.r. Lombardia n. 33/2009, che attribuiscono la nomina del collegio sindacale al direttore generale e disciplinano la designazione ministeriale. Da tale quadro normativo discende il carattere vincolante della designazione, priva di margini di apprezzamento discrezionale in capo all’ente destinatario.
La determinazione ministeriale non è quindi immediatamente lesiva, non producendo effetti finché non venga recepita nel provvedimento conclusivo della procedura di composizione dell’organo. Ne consegue che essa è impugnabile solo insieme a tale atto. Nel caso concreto la ricorrente si era limitata a impugnare il diniego di reintegrazione, senza impugnare la designazione e la nomina dei sostituti.
Il Collegio ha inoltre osservato che la ricorrente sosteneva la natura temporanea della sostituzione, limitata al periodo della misura cautelare. Proprio tale impostazione rendeva più necessaria l’impugnazione degli atti di sostituzione, poiché solo dal loro annullamento può derivare la reintegrazione nei posti originariamente assegnati. Il ragionamento è stato esplicitato con l’analogia dell’impugnazione dell’esclusione da una gara, inammissibile se non viene impugnata anche l’aggiudicazione al terzo.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese processuali tra le parti costituite. Il Tribunale ha disposto l’oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Nota della Redazione
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