Sospensione della licenza per ragioni di ordine pubblico e sindacato sulla discrezionalità (TAR Trentino-Alto Adige n. 157 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della licenza di pubblico esercizio disposta dal Sindaco ai sensi dell’art. 47, comma 3, L.P. n. 58/1988 non presuppone l’accertamento di specifici episodi di spaccio o di illeciti penali, essendo sufficiente che il locale costituisca abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose ovvero un pericolo per l’ordine, la moralità o la sicurezza pubblica. La valutazione dei presupposti integra un apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile solo per macroscopici vizi logici, di istruttoria o per travisamento. La durata della misura, anche ove comminata nel massimo edittale, è legittima quando motivi sull’inefficacia della pregressa sospensione e sull’inerzia del gestore, restando espressione di discrezionalità sottratta al sindacato interno di merito. La comunicazione della Forza di polizia che sollecita il provvedimento è atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, non soggetto a notifica separata. La questione di costituzionalità della norma provinciale è irrilevante ove la domanda di annullamento sia improcedibile per esaurimento degli effetti del provvedimento.
Il Fatto
La titolare di un pubblico esercizio di Bolzano impugna, con i presupposti atti della Compagnia dei Carabinieri, l’ordinanza con cui il Comune ha disposto la sospensione temporanea dell’attività e la chiusura del locale per tre mesi, ai sensi dell’art. 47, comma 3, L.P. n. 58/1988, per motivi di ordine pubblico. La segnalazione dell’Arma dava conto di numerosi controlli, dell’arresto di due avventori e della presenza abituale di soggetti pregiudicati, segnalando la vicinanza di un istituto scolastico.
La ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza per difetto assoluto di attribuzione del Sindaco, prospettando in subordine l’illegittimità costituzionale della norma provinciale per contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. h), Cost., oltre a vizi di istruttoria, motivazione e proporzionalità. Chiede l’annullamento, la tutela cautelare e la condanna al risarcimento. La tutela cautelare è negata in sede monocratica, collegiale e in appello cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di rinvio: il giudizio pendente in appello riguarda un provvedimento distinto e autonomo, sicché non è configurabile alcun conflitto di giudicati. Nel frattempo l’ordinanza ha esaurito i propri effetti, essendo la chiusura già decorsa; la domanda di annullamento è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, residuando il solo vaglio di legittimità ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm.
È accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, estraneo alla vicenda, imputandosi l’attività ispettiva all’Arma dei Carabinieri, ricondotta al Ministero della Difesa. Quanto all’incompetenza del Sindaco, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 5/2015: il vizio di incompetenza non è graduabile e impone l’assorbimento delle altre censure. Poiché la competenza sindacale discende dall’art. 47, comma 3, L.P. n. 58/1988, l’accoglimento passerebbe dalla declaratoria di incostituzionalità della norma. Ma tale questione è irrilevante: l’eventuale illegittimità derivata escluderebbe la colpa dell’Amministrazione per errore scusabile, come affermato dal Cons. Stato, sez. III, n. 8188/2023 e dal TAR Aosta, sez. I, n. 4/2024, difettando così l’interesse risarcitorio.
Nel merito, la mancata notifica della segnalazione è censura inconsistente: si tratta di atto endoprocedimentale sollecitatorio, privo di capacità lesiva, e i controlli erano noti alla gestrice. Quanto ai presupposti, la norma non esige la prova di specifici illeciti: rileva l’abituale ritrovo di persone condannate o segnalate, evenienza desunta da plurimi controlli e dalla vicinanza della scuola, con valutazione discrezionale immune da travisamento.
Sulla proporzionalità della durata massima, il Collegio osserva che la precedente sospensione non ha dissuaso la frequentazione, né la titolare ha attivato forme di collaborazione con le Forze dell’ordine. La misura integra l’unico strumento idoneo a spezzare l’aggregazione consolidata; le alternative richiamate (D.A.L.PU. ex artt. 13 e 13-bis d.l. n. 14/2017) pongono analoghi problemi di bilanciamento. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.