Le note comunali informative non sono impugnabili né fondano l’accertamento atipico (TAR Trentino-Alto Adige n. 156 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le comunicazioni con cui l’amministrazione comunale rende noti, «a titolo meramente informativo», gli effetti che ritiene derivanti da sentenze del giudice amministrativo non hanno natura provvedimentale e sono prive di attitudine lesiva. Esse integrano una semplice informativa sugli intendimenti dell’ente e, tutt’al più, un sollecito non coercibile, con la conseguenza che l’azione impugnatoria è inammissibile per carenza di interesse. La domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato ex art. 21-septies legge n. 241/1990 va proposta, ai sensi dell’art. 113 cod. proc. amm., al giudice dell’ottemperanza. È inammissibile, infine, l’azione di accertamento atipica della legittimità dell’attività svolta, quando il potere inibitorio non sia stato ancora esercitato e residuino gli ordinari strumenti impugnatori.

Il Fatto

Due società ricorrenti impugnano due note del Comune, ad oggetto il divieto di prosecuzione dell’attività di vendita. La prima, notificata nel dicembre 2023, richiama due sentenze del Consiglio di Stato che hanno confermato i provvedimenti di chiusura del 2017 relativi a una SCIA del 2016 e afferma che l’attività di vendita non può proseguire. La seconda, del gennaio 2024, respinge le osservazioni delle società e ribadisce che gli effetti delle pronunce incidono sull’attività in essere.

Le ricorrenti chiedono la nullità o l’annullamento degli atti e, in via gradata, l’accertamento della legittimità dell’attività di vendita del settore non alimentare. Il Comune eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di contenuto provvedimentale e, in subordine, per carenza di competenza funzionale sulla domanda di elusione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare. Le note impugnate non recano alcun ordine diretto alle destinatarie, non hanno contenuto dispositivo o autoritativo e non sono suscettibili di esecuzione coattiva: l’ordine, secondo la prospettazione dell’ente, discende dalle inibitorie già dichiarate legittime dal Consiglio di Stato. Manca, inoltre, qualsiasi istruttoria o contraddittorio procedimentale, elemento che conferma la natura meramente informativa degli atti.

La seconda nota si limita a esprimere il disaccordo dell’amministrazione rispetto alle tesi difensive e a confermare il proprio convincimento, con espressa riserva di irrogare le sanzioni di legge. Tale riserva dimostra che nessun obbligo coercibile sorge in capo alle ricorrenti per effetto della notifica. Gli atti si configurano come semplice informativa sugli intendimenti dell’ente, volta a indurre spontaneamente le destinatarie ad adeguarsi, senza specifico accertamento: ne deriva l’inammissibilità dell’azione impugnatoria per carenza di interesse.

Quanto alla nullità per elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato, il Collegio ritiene fondata l’eccezione comunale: la relativa domanda va proposta, ai sensi dell’art. 113 cod. proc. amm., al giudice dell’ottemperanza, individuato nel Consiglio di Stato che ha emesso la pronuncia di riforma parziale.

È infine inammissibile la domanda subordinata di accertamento. Il Collegio richiama l’insegnamento per cui l’azione di accertamento è ammessa nel processo amministrativo solo eccezionalmente, in diretta applicazione del principio di effettività della tutela, là dove manchino strumenti di tutela giurisdizionale per interessi riconosciuti dall’ordinamento (Cons. Stato, sez. III, n. 5207/2023). Nel caso concreto il potere inibitorio non è stato ancora esercitato, essendosi il Comune riservato di adottare le misure sanzionatorie: laddove dovesse determinarvisi con un provvedimento coercibile, le ricorrenti disporrebbero del tipico strumento impugnatorio. Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda e del complesso stratificarsi di provvedimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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