Sorteggio per equivalente delle domande orali e insindacabilità della valutazione tecnica (TAR Molise n. 14 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La regola dell’estrazione a sorte delle domande della prova orale, posta dall’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 a garanzia dell’imparzialità della selezione, è rispettata anche quando la commissione predisponga buste chiuse, siglate e numerate e inviti ciascun candidato a sceglierne una, all’oscuro del contenuto. La scelta casuale del numero, compiuta senza conoscere i quesiti, realizza per equivalente l’alea richiesta dalla ratio della norma. Il giudizio di non idoneità espresso dalla commissione costituisce espressione di discrezionalità tecnica e sfugge al sindacato di merito del giudice amministrativo, salvo travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura o illogicità manifesta percepibile dagli atti. Meri sospetti di favoritismi, privi di concreti riscontri, sono inammissibili.

Il Fatto

Il Comune di Termoli indice un concorso per dieci posti di Agente di Polizia Municipale. La ricorrente supera le prove scritte ma riporta agli orali il punteggio di 15/30, risultando non idonea. Con ricorso e successivi motivi aggiunti impugna il verbale della prova orale, le determine di approvazione, rettifica e modifica della graduatoria finale e il verbale con cui la Commissione ha predeterminato le modalità delle prove orali.

La ricorrente lamenta la mancata estrazione a sorte delle domande e l’illogicità del giudizio valutativo, prospettando sospetti di favoritismi verso gli idonei. Il Comune e i controinteressati eccepiscono l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame. La domanda cautelare è respinta, prevalendo l’interesse al regolare espletamento del servizio di polizia municipale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente ricorso e motivi aggiunti, stante l’identità delle censure, e li respinge nel merito, dichiarandosi assorbito l’esame delle eccezioni di rito. Quanto al primo motivo, il Tribunale ricostruisce le modalità seguite dalla Commissione: i quesiti sono stati inseriti in sessantacinque buste chiuse, siglate e numerate, e ciascun candidato ha scelto un numero da uno a sessantacinque, con progressiva eliminazione dei numeri già estratti.

Secondo il TAR, tale procedimento è sufficientemente aleatorio da soddisfare, quantomeno per equivalente, la formula normativa dell’estrazione a sorte. Poiché i candidati ignoravano i quesiti contenuti in ciascuna busta, la scelta del numero non integrava una selezione volontaria e consapevole delle domande. Il presupposto della contestazione, ossia che i Commissari conoscessero il contenuto delle buste e potessero suggerire le scelte, resta indimostrato e comunque smentito dai verbali.

Dalla sequenza documentata nei verbali il Collegio desume un naturale iato temporale tra l’inserimento delle domande, la chiusura e la siglatura delle buste, da un lato, e la successiva numerazione, dall’altro: una volta chiuse e confuse, le buste perdevano ogni traccia dei quesiti in esse riposti. Anche ipotizzando una numerazione contestuale alla chiusura, il motivo resta infondato: le domande sono state prestabilite il primo dei quattro giorni di prove e nessuna busta poteva essere indirizzata con sicurezza verso uno specifico candidato, essendo esposta all’alea delle scelte precedenti. L’eliminazione delle domande già proposte risponde alla ratio di evitare indebiti vantaggi ai candidati successivi.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Il potere valutativo delle commissioni è espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica, sindacabile solo per vizi esterni e percepibili ictu oculi, non potendo il giudice sovrapporre proprie valutazioni a quelle dell’organo collegiale, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. La ricorrente non offre elementi concreti e vorrebbe inferire l’illegittimità del giudizio dalla pregressa esperienza lavorativa presso il medesimo Comando, tesi priva di fondamento. Le spese sono compensate per eccezionali ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *