Sospensione mutuo tra buona fede e assenza di obbligo di rinegoziazione (ABF Collegio di Roma n. 3039 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sospensione dei mutui, non è rinvenibile in capo all’intermediario alcun obbligo di rinegoziazione né, più in generale, un obbligo di far credito: la banca è tenuta unicamente a condursi secondo buona fede e correttezza nella valutazione dell’istanza del cliente, incluso l’obbligo di motivare l’eventuale rigetto. Ne consegue che la concessione della sospensione del mutuo operata dall’intermediario in un’ottica di collaborazione, e non in forza dell’esercizio di un diritto soggettivo del ricorrente, non integra una condotta illegittima. La domanda volta a imporre alla banca un facere infungibile è inammissibile, salva la riqualificazione in termini di accertamento della illegittimità della condotta. La domanda nuova, introdotta per la prima volta con le repliche, costituisce mutatio libelli ed è tardiva.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un mutuo con garanzia pubblica, lamentava la negligente gestione della richiesta di sospensione del mutuo presentata a seguito della perdita del posto di lavoro. Contestava alla banca di non aver risposto tempestivamente, di non aver trasmesso l’istanza al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (cd. Fondo Gasparrini) entro i termini previsti e di aver applicato la sospensione solo sulla quota capitale, senza motivazione scritta. Chiedeva l’applicazione retroattiva e integrale della sospensione, oltre a un indennizzo per il disagio.
L’intermediario eccepiva in via preliminare l’inammissibilità delle domande nuove e, nel merito, precisava che il mutuo, garantito da CONSAP, non consentiva l’accesso alla sospensione del Fondo di solidarietà. Sosteneva di aver concesso la sospensione in via del tutto discrezionale e in un’ottica di collaborazione, subordinandola alla regolarizzazione delle rate scadute, avvenuta solo in un secondo momento.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto la domanda di applicazione retroattiva e integrale della sospensione. Il ricorrente pareva richiedere un provvedimento volto a imporre all’intermediario un facere infungibile, da ritenersi per ciò stesso inammissibile. Tuttavia, secondo l’orientamento dell’Arbitro, una simile domanda può essere riqualificata come di accertamento della illegittimità della condotta dell’intermediario.
Quanto all’eccezione di inammissibilità della domanda relativa al Fondo CONSAP, il Collegio la respinge: dalle istanze versate agli atti emerge che il ricorrente aveva richiamato la normativa sul Fondo di solidarietà già nella domanda del giugno 2024 e aveva espressamente aggiunto la richiesta a valere su CONSAP nell’ottobre 2024, prima del reclamo dell’agosto 2025. La doglianza relativa alla sospensione ai sensi del contratto di mutuo, invece, risulta invocata per la prima volta soltanto con le repliche: si tratta di vera e propria mutatio libelli, inammissibile secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro richiamato nel provvedimento.
Nel merito, quanto alla richiesta di sospensione Consap ex l. 244/2007, l’intermediario non offriva indicazione dell’avvenuto inoltro dell’istanza al Fondo. Tuttavia, nelle FAQ del Fondo è espressamente previsto che per i finanziamenti che fruiscono della garanzia pubblica, come quello del ricorrente, non è possibile ottenere la sospensione al Fondo di solidarietà. Il ricorrente, pertanto, non possedeva i requisiti per l’ottenimento del beneficio.
Quanto alla concessione della sospensione solo sulla quota capitale, il modulo sottoscritto dal ricorrente faceva riferimento alla “sospensione del mutuo per 12 mesi”, senza limitarla al capitale, e la sospensione veniva poi concessa sulla sola quota capitale. Sul punto, però, il Collegio osserva che la sospensione era stata accordata dall’intermediario in un’ottica di collaborazione e non in forza dell’esercizio di un diritto soggettivo del ricorrente. Richiamando la giurisprudenza ABF, il Collegio ribadisce che non sussiste in capo agli intermediari un obbligo di contrarre o di accordare la rinegoziazione del debito, permanendo solo il dovere di buona fede e correttezza.
Alla luce di tali rilievi, il Collegio respinge il ricorso.
Nota della Redazione
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