Adeguata verifica antiriciclaggio e legittima sospensione degli affidamenti bancari (ABF Collegio di Roma n. 3041 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela ai sensi dell’art. 42, comma 1, d.lgs. n. 231/2007, il soggetto obbligato non solo può, ma deve astenersi dall’eseguire o proseguire il rapporto e le operazioni. Ne consegue la legittimità della sospensione degli affidamenti e del recesso dal rapporto continuativo, anche a tempo indeterminato, disposti dall’intermediario che non abbia ottenuto dal cliente le informazioni e i documenti richiesti. La domanda di risarcimento del danno è rigettata quando difetti la prova dell’illecito e del pregiudizio, non potendo soccorrere la liquidazione equitativa se manca la dimostrazione dell’esistenza del danno.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un conto corrente affidato presso la resistente e di un finanziamento chirografario in corso di ammortamento, lamenta la revoca degli affidamenti e il preteso blocco dell’operatività del conto, intervenuti dopo la comunicazione della propria trasformazione da s.n.c. in s.r.l., con mutamento di ragione sociale, sede, oggetto sociale e amministratore. La ricorrente domanda il risarcimento del danno.

La resistente eccepisce la non corrispondenza tra ricorso e precedenti reclami e, nel merito, deduce che la nuova attività sociale imponeva rafforzate verifiche antiriciclaggio, non completate per il rifiuto opposto alle richieste documentali, e che il conto era comunque rimasto operativo. La ricorrente, nelle repliche, contesta di essere stata impedita, in filiale, dall’apporre lo specimen di firma.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per asserita difformità tra ricorso e reclamo, risultando documentalmente provata la coincidenza degli oggetti. Conferma invece il perimetro del contendere originariamente fissato nel ricorso: la doglianza sulla mancata chiusura del conto e sul trasferimento dell’attivo è stata introdotta solo in sede di repliche ed è pertanto inammissibile quale domanda tardiva, secondo l’orientamento dello stesso Collegio.

Nel merito, il Collegio accerta che le comunicazioni della trasformazione societaria sono pervenute alla resistente con mezzi non certificati solo il 9 ottobre 2025 e che il 10 ottobre è seguita la revoca degli affidamenti, non già un blocco del conto, rimasto di fatto operante. Prive di riscontro risultano le allegazioni sull’intervento del nuovo amministratore in filiale, contestate dalla resistente e comunque dedotte per la prima volta in replica.

Il nucleo decisionale è l’adeguata verifica della clientela: le esigenze documentali della resistente, necessarie agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 231/2007, non sono state soddisfatte. Trova quindi applicazione l’art. 42, comma 1, del medesimo decreto, che impone ai soggetti obbligati, in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la verifica, di astenersi dall’instaurare, eseguire o proseguire il rapporto e le operazioni. La condotta della resistente è stata dunque doverosa e, per tale via, legittima: l’interruzione del rapporto di affidamento è conseguenza di un obbligo normativo, non di una scelta arbitraria.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, che sistematicamente ritiene legittime tali condotte laddove riscontri l’impossibilità oggettiva della verifica, e le decisioni di altri Collegi che ammettono la fine del rapporto continuativo quando l’intermediario non riesca a ottenere le informazioni richieste.

Ne discende il rigetto della connessa domanda risarcitoria, autonomamente respinta anche per carenza di allegazioni sulle conseguenze dannose e per totale deficienza di prove: difetta la dimostrazione dell’esistenza e della consistenza del danno, con conseguente impossibilità di ricorrere alla liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., che postula la prova dell’illecito e del danno. Il Collegio ribadisce l’onere probatorio a carico del danneggiato secondo l’art. 2697, comma 1, c.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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