Truffa dello storno e bonifico istantaneo autorizzato dal cliente nessun rimborso (ABF Collegio di Milano n. 2631 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata, anche se il cliente è stato indotto a disporla da un frodatore che si è qualificato come operatore dell’intermediario. In tal caso non opera il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate di cui al d.lgs. n. 11/2010 e alla direttiva 2015/2366/UE. L’intermediario è esonerato dalla prova di autenticazione e non risponde a titolo oggettivo, salvo un concorso causale accertato secondo le norme di diritto comune. La mancata verifica di corrispondenza tra beneficiario e IBAN non è esigibile per i bonifici eseguiti prima del 9 ottobre 2025, data di efficacia del Regolamento (UE) 2024/886 sulla Verification of Payee.

Il Fatto

La ricorrente, cointestataria di un conto con home banking, riceveva il 25 luglio 2025 una telefonata da una persona che si presentava come dipendente dell’intermediario e la informava di presunti movimenti sospetti sulle carte. Per bloccare tali movimenti le veniva chiesto di generare un codice OTP e di comunicarlo, quindi di eseguire un bonifico istantaneo di € 2.200,00 su un IBAN fornito dalla stessa interlocutrice, con la promessa di un successivo storno. Effettuato il pagamento, la chiamata si interrompeva e la truffatrice diventava irreperibile.

La cliente si recava in filiale, dove il personale attivava la procedura di richiamo del bonifico senza esito. Chiedeva quindi il rimborso di € 2.184,44. L’intermediario eccepiva la riconducibilità della vicenda alla c.d. truffa dello storno, l’esecuzione materiale dell’operazione da parte della cliente e la conseguente inapplicabilità della disciplina protettiva; chiedeva il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio individua la questione nella qualificazione dell’operazione: disconoscimento di un bonifico istantaneo di € 2.200,00 del 25 luglio 2025. La ricorrente, nelle repliche, negava di avere eseguito personalmente il bonifico, ma la circostanza risultava affermata sia nella denuncia sia nel ricorso, dai quali emergeva che era stata indotta a disporre il pagamento nella convinzione di stornare la somma per metterla in sicurezza.

Secondo l’orientamento dei Collegi, richiamato nella decisione, quando l’operazione è compiuta per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione è autorizzata. Non viene quindi in rilievo il regime sulle operazioni non autorizzate. Vi rientrano le operazioni eseguite seguendo le indicazioni del frodatore, come quelle c.d. sotto dettatura; a maggior ragione quelle disposte nella piena consapevolezza di effettuare un pagamento, ancorché ritenuto strumentale a uno storno.

Il Collegio non procede dunque alla verifica di corretta esecuzione e autenticazione ai sensi degli artt. 10 ss. del d.lgs. n. 11/2010. L’intermediario è esonerato dalla prova di autenticazione e non è configurabile una responsabilità oggettiva. Resta possibile un concorso causale del prestatore di servizi di pagamento secondo il diritto comune, ma solo in ipotesi tipizzate — numero verde non disponibile, mancata identificazione della frode in corso da parte del dipendente, mancato rilievo di indici di frode — nessuna delle quali ricorre nel caso concreto.

Il Collegio esclude inoltre la censura sulla mancata verifica del beneficiario: l’operazione è del 25 luglio 2025, anteriore all’efficacia, dal 9 ottobre 2025, dell’obbligo di Verification of Payee introdotto dal Regolamento (UE) 2024/886. Quanto al servizio di sms-alert, se ne rileva l’assenza di evidenza, ma lo si ritiene comunque irrilevante per una singola operazione fraudolenta, non potendo l’alert limitare in concreto il pregiudizio. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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