Ritardo nella pratica successoria e prova del danno non patrimoniale (ABF Collegio di Milano n. 3027 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ritardo nella gestione della pratica successoria, il Collegio arbitrale è tenuto a valutare la responsabilità dell’intermediario esclusivamente in relazione a operazioni e comportamenti rientranti nella propria competenza temporale, con esclusione dei fatti anteriori. Il danno non patrimoniale da disagio e attesa non è configurabile in re ipsa: grava sul ricorrente l’onere di provare l’an e il quantum della pretesa, anche quando si agisce iure hereditatis, poiché un pregiudizio è trasmissibile agli eredi solo se provato come già entrato nel patrimonio del de cuius prima della morte. La liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. presuppone comunque la dimostrazione dell’esistenza del danno.
Il Fatto
Parte ricorrente agisce quale erede della madre, a sua volta erede di una cliente titolare di un conto corrente e di un deposito titoli presso l’intermediario. Espone che la pratica successoria della nonna, deceduta nel 2007, è stata chiusa solo nel 2023, dopo un lungo procedimento di liquidazione. Lamenta il ritardo nella gestione della pratica, l’emissione di assegni dopo il decesso, la mancata apposizione del blocco sulle quote ereditarie con conseguente deprezzamento del compendio e un’errata ripartizione delle somme rispetto all’accordo tra i coeredi. Chiede quindi il risarcimento di € 5.000,00, comprensivo di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre alla restituzione del contributo versato.
L’intermediario eccepisce in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della ricorrente e l’incompetenza temporale quanto ai fatti risalenti al 2007-2008; nel merito contesta la ricostruzione, valorizzando l’inerzia pluriennale degli eredi e i conflitti tra gli stessi.
La motivazione del Collegio
Sul piano preliminare il Collegio rileva che la narrazione attorea si fonda anche su fatti risalenti al periodo tra il decesso del 2007 e il 2023, contestati sotto il profilo della violazione dell’art. 48 d.lgs. n. 346/190 e della mancata apposizione del blocco delle quote. Poiché il ricorso è stato proposto il 03.10.2025, la cognizione resta circoscritta alle operazioni e ai comportamenti a partire dal 03.10.2019, con esclusione delle condotte anteriori.
Quanto al danno non patrimoniale, la ricorrente dichiara di agire iure hereditatis, facendo valere disagi, sofferenze e stress patiti dalla dante causa. Il Collegio osserva che non è stata prodotta alcuna prova sul punto né risulta alcuna messa in mora dell’intermediario. Richiamando l’orientamento del Collegio di Coordinamento, decisione n. 1642/2019, si ribadisce che il danno non è in re ipsa e che la liquidazione ex art. 1226 c.c. richiede la dimostrazione dell’esistenza del pregiudizio. Viene inoltre richiamato il principio per cui non sono risarcibili i disagi e i fastidi della vita quotidiana (Cass., Sez. Un., n. 26972 del 2008). La domanda non patrimoniale è quindi rigettata.
Nel merito, i fatti rientranti nella competenza temporale riguardano le comunicazioni tra il 26.07.2021 e il 30.08.2023. Gli eredi avevano definito la lite tra loro con accordo allegato all’udienza del 27 giugno 2018, fissando le quote di competenza. La documentazione richiesta è stata via via inoltrata, senza contestazione sui saldi né su quanto liquidato nel 2023. Le richieste dell’intermediario, tuttavia, dal novembre 2022 sono state connotate da incertezza sulla documentazione necessaria, allungando i tempi di liquidazione. L’atto di quietanza richiamava le disposizioni dell’accordo del 2018. Il Collegio accoglie pertanto parzialmente il ricorso, riconoscendo la somma di € 3.922,00, al netto di quanto già corrisposto, oltre al rimborso di € 20,00 e al contributo di € 200,00 per la Banca d’Italia.
Nota della Redazione
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