Sospensione per inadempimento dell’obbligo vaccinale e recupero delle somme non dovute (TAR Lazio n. 14839 del 14.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sospensione dal servizio a retribuzione zero adottato per inadempimento dell’obbligo vaccinale è atto vincolato: accertata l’inottemperanza, l’Amministrazione è tenuta ad adottarlo. Il recupero degli emolumenti corrisposti nel periodo di sospensione e il diniego di monetizzazione della licenza non fruita costituiscono diretta e necessitata conseguenza dell’atto presupposto: una volta che quest’ultimo sia divenuto definitivo per mancata impugnazione vittoriosa, la relativa legittimità non può essere rimessa in discussione senza violare il ne bis in idem. Ne deriva l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale o eurounitaria per difetto di rilevanza, nonché l’infondatezza delle censure di invalidità derivata. Il diniego di monetizzazione è conforme alla regola per cui il pagamento sostitutivo delle ferie compete solo in presenza di vicende estintive del rapporto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore.
Il Fatto
Il ricorrente, Brigadiere Capo della Guardia di Finanza in congedo, era in licenza ordinaria dal 13 dicembre 2021 al 18 gennaio 2022. Il 21 dicembre 2021 l’Amministrazione disponeva nei suoi confronti la sospensione dall’attività lavorativa a trattamento economico zero per trenta giorni, ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, convertito in legge n. 76/2021, per mancato rispetto dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2. Revocava quindi la licenza già concessa e, il 14 dicembre 2022, disponeva il recupero di euro 1.846,07 per emolumenti non dovuti. Il ricorrente chiedeva altresì la monetizzazione dei giorni di licenza non fruiti; istanza non accolta.
Impugnato il provvedimento di sospensione avanti al TAR Lazio, il ricorso era rigettato con sentenza n. 4055 del 7 aprile 2022; l’appello veniva poi dichiarato perento. I due ricorsi gerarchici avverso il recupero e avverso il diniego di monetizzazione venivano respinti con le determinazioni impugnate nel presente giudizio.
La Motivazione della Corte
Entrambi i motivi deducono una invalidità derivata dei provvedimenti impugnati dall’illegittimità dell’atto presupposto. Il Collegio rileva che il giudizio sull’atto di sospensione si è concluso con la sentenza n. 4055/2022, divenuta definitiva, che ha escluso i vizi dedotti sia del provvedimento sia delle norme primarie e secondarie poste a suo fondamento. Le censure sono pertanto infondate, poiché i provvedimenti impugnati costituiscono diretta e necessitata conseguenza di quello presupposto.
Il Tribunale esclude quindi la rimessione alla Corte costituzionale o alla CGUE per un’assorbente ragione di rilevanza: la relativa soluzione sarebbe priva di incidenza, essendo ormai insindacabile l’atto presupposto. Analogamente esclude la sospensione impropria richiesta in attesa della causa C-522/24, la cui decisione è intervenuta pochi giorni prima dell’udienza. La CGUE, sez. V, 18 giugno 2026, C-522/24, ha statuito che l’art. 2, paragrafi 2, lettere a) e b), direttiva 2000/78/CE non osta a una normativa nazionale che prevede per il personale militare la vaccinazione obbligatoria come requisito per lo svolgimento dell’attività, non rientrando la differenza di trattamento rispetto al personale civile nell’ambito applicativo della direttiva.
Per completezza, il Collegio osserva che le censure sono comunque infondate, richiamando ai sensi dell’art. 74 c.p.a. la TAR Lazio, Sez. I bis, n. 7011 del 20 aprile 2026. Il provvedimento di sospensione costituiva atto vincolato per l’Amministrazione, una volta accertata l’inottemperanza. Le doglianze di disparità di trattamento e di violazione dei diritti fondamentali si scontrano con la Corte cost. n. 15/2023 e la conferma di Corte cost. n. 188/2024: la mancata vaccinazione determina la temporanea impossibilità della prestazione e la sospensione integra adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, giustificando la non erogazione anche dell’assegno alimentare. La misura è legittima sul piano della proporzionalità, attesa la temporaneità e la conservazione del rapporto.
L’infondatezza dell’annullamento travolge la domanda risarcitoria, formulata in termini generici. Il ricorso è rigettato con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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