Piena conoscenza del titolo edilizio e decorrenza del termine di impugnazione (TAR Lombardia n. 314 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione di un titolo edilizio, la piena conoscenza va individuata con riguardo alla data di inizio dei lavori quando si sostenga l’insussistenza dei presupposti per avviare l’attività edilizia sull’area interessata. Essa va invece riferita alla data di completamento dei lavori, ovvero a quella in cui, in relazione al grado di avanzamento, si renda palese l’esatta dimensione, la consistenza e la finalità del manufatto, allorché si contestino le modalità di esercizio dell’attività edilizia. Ne consegue la tardività delle censure che mirano a contestare in radice la possibilità di edificare, quando proposte oltre il termine decorrente dall’avvio dei lavori, e la ricevibilità delle sole censure che attengano alle modalità dell’edificazione.

Il Fatto

I ricorrenti, titolari di diritti reali su un’unità immobiliare nel Comune di Gerenzano, hanno impugnato il permesso di costruire n. 2/2018 rilasciato in favore di una società agricola confinante per l’ampliamento e la ristrutturazione di una stalla, la realizzazione di una vasca per liquami, di una trincea per insilati e di un box pertinenziale.

Deducono la violazione delle distanze dagli edifici residenziali per le edificazioni in ambito agricolo, delle fasce di rispetto degli elettrodotti e della fascia di rispetto cimiteriale, oltre alla contrarietà dell’attività zootecnica alle previsioni del PGT sulle attività insalubri. Chiedono anche il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti contestano difformità tra opere realizzate e titolo edilizio. Il Comune e i controinteressati eccepiscono l’inammissibilità e l’irricevibilità.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal principio consolidato secondo cui la piena conoscenza del titolo edilizio, ai fini della decorrenza del termine, si correla alla data di inizio dei lavori quando si contesti l’insussistenza dei presupposti per edificare sull’area, e alla data di completamento o di palese emersione della consistenza del manufatto quando si contestino le modalità di esercizio dell’attività edilizia, richiamando Consiglio di Stato sez. II, 23/03/2020, n. 2011.

Su questa base il Collegio rileva che le censure relative alla violazione dell’art. 2.16 delle n.t.a. sulla distanza di 100 metri, all’art. 18 delle Normative Tecniche di Attuazione del PGT sulle attività insalubri di prima classe, all’elettrodotto e alla fascia di rispetto cimiteriale mirano tutte a contestare in radice la possibilità di edificare. La percezione della lesività va dunque collocata all’inizio dei lavori, non alla data in cui il ricorrente ha avuto accesso alla pratica edilizia.

La documentazione dei controinteressati prova l’avvio dei lavori al 1° aprile 2019 e il loro avanzamento, con gli scavi completati al 29.4.2019 e la posa delle fondazioni e delle pareti della vasca rispettivamente all’8.5.2019 e al 21.5.2019. Già da aprile, e ancor più da maggio 2019, era chiaro che sul fondo era iniziata l’attività edificatoria. Il ricorso, notificato il 16 agosto 2019, è pertanto tardivo su tali censure, e a fortiori lo sono i motivi aggiunti notificati il 13 maggio 2020.

Non è tardiva la censura sul difetto di istruttoria relativa alle linee guida regionali e agli accorgimenti tecnici per contenere le immissioni, perché attiene alle modalità dell’edificazione. Nel merito è però infondata: le linee guida unificate regionali dettano criteri e indicazioni senza parametri inderogabili, e i ricorrenti non precisano perché sarebbero insufficienti le migliorie previste in un progetto che ha ricevuto parere favorevole dell’Asl.

Quanto alla domanda risarcitoria, difetta la prova del danno, non essendo neppure contestata la collocazione della stalla in ampliamento a distanza maggiore dalla preesistente. Il Collegio richiama il principio per cui spetta al ricorrente allegare e provare rigorosamente il danno, senza che possa supplirsi con il principio acquisitivo, le presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (Cons. di Stato, sez. V, 21 marzo 2011, n. 1739).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1226 c.c.

Tutte le 621 sentenze sull'art. 1226 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *