Payback dispositivi medici, improcedibile il ricorso dopo il versamento della quota ridotta (TAR Lazio n. 14841 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, dichiarato dalla parte per effetto dell’integrale definizione del rapporto amministrativo oggetto di causa, determina l’improcedibilità del ricorso e non l’esame nel merito dei motivi proposti. Il versamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, previsto dall’art. 7 d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, estingue l’obbligazione gravante sull’azienda fornitrice e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. La rinuncia all’interesse, che renda impossibile una pronuncia utile per la parte, rientra nella carenza di interesse rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La compensazione delle spese di lite è giustificata dalla peculiarità delle modalità di svolgimento della vicenda e dall’assenza di opposizione delle amministrazioni resistenti.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava davanti al TAR Lazio il decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro della Regione Molise, recante il ripiano degli anni 2015-2018, unitamente ai decreti del Ministero della Salute del 6.7.2022 e del 6.10.2022, alle linee guida e agli atti presupposti del procedimento di payback. Il ricorso era proposto anche avverso i provvedimenti regionali di ripiano adottati dalla Regione Puglia, già gravati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Nel corso del giudizio la ricorrente, con memoria depositata il 2.7.2026, dichiarava di non avere più interesse alla decisione. Il venir meno dell’interesse derivava dal versamento alle Regioni e alle Province autonome richiedenti della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei singoli provvedimenti di ripiano, in applicazione della disciplina sopravvenuta. La società chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la definizione del rapporto amministrativo è intervenuta per effetto dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, il quale stabilisce che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. Il versamento integrale di tale importo, prosegue la norma, estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.

La ricorrente ha dato atto di aver provveduto al versamento della quota ridotta a tutte le Regioni e alle Province autonome che ne avevano formulato richiesta. Ne consegue che l’interesse alla decisione non è più attuale: una pronuncia sul merito dei motivi di impugnazione non sarebbe idonea ad arrecare alla parte alcuna utilità concreta.

Il Tribunale qualifica quindi la situazione processuale come improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, e non come cessazione della materia del contendere. La declaratoria si fonda sull’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina i casi di improcedibilità del ricorso, e trova conferma nella mancata opposizione delle amministrazioni resistenti alla dichiarazione della parte.

Quanto alle spese, il Collegio ritiene che le concrete modalità di svolgimento della vicenda consentano effettivamente la compensazione tra le parti, escludendo la soccombenza formale. La pronuncia è resa ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., in esito all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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