Lottizzazione abusiva, acquisizione automatica e sanzione pecuniaria inapplicabile (TAR Sicilia n. 358 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione di diritto al patrimonio disponibile del Comune delle aree oggetto di lottizzazione abusiva, ai sensi dell’art. 30, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 (già art. 18, comma 8, legge n. 47/1985), costituisce effetto automatico e vincolato dell’accertamento della violazione, che non lascia all’Amministrazione alcun margine di discrezionalità. Ne deriva che l’eventuale intervenuta urbanizzazione dell’area e l’assenza di un avviso di avvio del procedimento sono irrilevanti, non potendo il privato apportare alcun utile contributo partecipativo. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 non è applicabile in via analogica all’inottemperanza all’ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, data la sua natura sanzionatoria.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha rigettato l’istanza di condono edilizio presentata nel 1995, nonché l’ordinanza di demolizione di alcune opere realizzate successivamente. Ha agito, altresì, per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di revoca dell’ordinanza di sospensione dei lavori di lottizzazione e di adozione di un Piano di Recupero in variante.
Con successivi motivi aggiunti ha impugnato l’ordinanza che ha dichiarato l’acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune degli immobili costituenti la lottizzazione abusiva, e, in seguito, i provvedimenti di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, di irrogazione della sanzione pecuniaria e di sgombero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, accogliendo solo l’impugnazione dell’ordinanza che ha irrogato la sanzione pecuniaria. Quanto al primo motivo, il Tribunale osserva che l’ordinanza di sospensione dei lavori di lottizzazione non è mai stata revocata e i suoi effetti si sono consolidati a seguito del rigetto del ricorso straordinario. L’acquisizione di diritto delle aree al patrimonio comunale si era pertanto già perfezionata alla data di presentazione della domanda di condono, rendendo il diniego un atto dovuto.
Il Collegio esclude che rilevi l’eventuale urbanizzazione sopravvenuta dell’area, richiamando la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’acquisizione delle aree lottizzate, nella loro interezza, è effetto automatico e vincolato. Trattandosi di misura direttamente prevista dalla legge, non trova applicazione il principio di proporzionalità, che presuppone un potere discrezionale nella specie assente.
Quanto alla mancata adozione di una variante urbanistica o di un Piano di Recupero, il Tribunale rileva che non sussiste alcun obbligo in capo all’Amministrazione di predisporre strumenti di sanatoria dell’abusivismo diffuso, trattandosi di scelte di natura pianificatoria e discrezionale. Le norme invocate, inoltre, si riferiscono agli agglomerati esistenti alla data del 1° ottobre 1983 e non sono applicabili ratione temporis alla fattispecie.
Il Collegio ribadisce che le opere realizzate nell’ambito di una lottizzazione abusiva non possono essere considerate isolatamente, ma devono essere valutate nel loro insieme, non essendo applicabili le norme di condono edilizio succedutesi nel tempo. Quanto all’ordinanza di demolizione, la mancanza della diffida non ne comporta l’illegittimità, e i provvedimenti di natura vincolata come l’ordine di demolizione non richiedono l’avviso di avvio del procedimento.
Il Tribunale accoglie invece la censura relativa all’sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis. La misura opera solo in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione e non è estendibile analogicamente all’ipotesi dell’art. 35, data la sua natura sanzionatoria. L’ordinanza che ha applicato tale misura è pertanto annullata. Lo sgombero è invece legittimo, costituendo potere implicito propedeutico alla demolizione.
Nota della Redazione
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