Cessazione della materia del contendere e inclusione dei sei scatti stipendiali nel TFS (TAR Marche n. 854 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, la pubblica amministrazione adotta un provvedimento in autotutela che soddisfa pienamente la pretesa fatta valere dal ricorrente, eliminando l’interesse alla prosecuzione del giudizio medesimo. In tal caso, ai sensi dell’art. 34, comma quinto, cod. proc. amm., il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, restando escluso ogni obbligo di pronunciarsi nel merito. L’accoglimento della domanda di inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, in conformità all’art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987 e all’art. 1911, comma terzo, d.lgs. n. 66 del 2010, integra l’effetto satisfattivo rilevante ai fini della declaratoria. La compensazione delle spese di lite può essere disposta, con rimborso del contributo unificato, quando la determinazione satisfattiva della pubblica amministrazione sia intervenuta con celerità e la materia sia stata caratterizzata da stratificazione normativa e consolidamento recente dell’orientamento giurisprudenziale.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente pubblico, aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Marche per ottenere l’accertamento del proprio diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita (TFS), con inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987 e dall’art. 1911, comma terzo, d.lgs. n. 66 del 2010. L’INPS si costituiva in giudizio resistendo alla domanda.
Nelle more del giudizio, l’istituto previdenziale rappresentava di aver adottato un provvedimento in autotutela in data 20 maggio 2026, con il quale era stata accolta la domanda del ricorrente, disponendo il ricalcolo del TFS con l’inclusione dei sei scatti stipendiali, in corrispondenza dell’interesse dedotto in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con la nota depositata il 21 maggio 2026, l’INPS aveva documentato l’avvenuta adozione del provvedimento satisfattivo, evidenziando la piena corrispondenza tra quanto riconosciuto in autotutela e l’interesse dedotto in giudizio. Nessuna contestazione era stata formulata dal ricorrente in ordine alla sopravvenuta definizione della pretesa sostanziale.
La Corte ha ritenuto che l’intervento satisfattivo avesse determinato la cessazione della materia del contendere, venendo meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, l’interesse a proseguire il giudizio nonché l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ.
In applicazione dell’art. 34, comma quinto, cod. proc. amm., il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo accertato che la pretesa del ricorrente risultava pienamente soddisfatta dal provvedimento sopravvenuto.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la celerità con cui la pubblica amministrazione si era determinata in via di autotutela, la stratificazione normativa che aveva caratterizzato la materia e il consolidamento solo recente dell’orientamento giurisprudenziale. Ha tuttavia fatto salvo il diritto del ricorrente alla ripetizione del contributo unificato, ove versato, secondo la regola generale posta dall’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002.
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Nota della Redazione
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