Inammissibili le censure sulla motivazione che sollecitano una diversa lettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 29859 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà, intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente o affermato quando mancante, su aspetti essenziali ad imporre una diversa conclusione del processo. Sono pertanto inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza o il rigore della motivazione, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori o prospettano ragioni in fatto per giungere a conclusioni diverse in tema di attendibilità e credibilità degli elementi acquisiti. Il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria lettura delle risultanze a quella motivatamente accolta dal giudice di merito.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Napoli per i delitti di cui agli artt. 416 e 452-quaterdecies cod. pen. e per quello di cui all’art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 12/09/2025, ha confermato la condanna, richiamando plurime convergenti risultanze in ordine a un’attività sistematica di raccolta abusiva di rifiuti, selezione e vendita a ditte compiacenti e combustione di quelli non venduti.

Avverso la sentenza di appello la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma della penale responsabilità per il reato associativo e per quello di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., nonché all’applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal consolidato insegnamento secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà. Sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività o l’inadeguatezza del ragionamento, o che evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità e della credibilità. Il Collegio richiama sul punto Sez. 2 n. 9106 del 12/02/2021.

In tale prospettiva, le censure dei primi due motivi non superano lo scrutinio di ammissibilità. Esse si risolvono in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale, in piena linea di continuità con il primo giudice, e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze, rispetto a quella motivatamente accolta.

La Corte valorizza il tessuto argomentativo della sentenza impugnata: da un lato, la sistematica attività di raccolta abusiva, selezione e vendita a ditte compiacenti e la combustione dei rifiuti non venduti; dall’altro, quanto al reato associativo, la predisposizione di mezzi, la suddivisione dei compiti e la posizione sovraordinata assunta dal ricorrente anche nei rapporti con le forze dell’ordine durante gli accessi.

Il motivo sulla recidiva è dichiarato generico, perché privo di effettivo confronto con la motivazione, che non si esaurisce nel mero richiamo dei precedenti a carico del ricorrente. Analogamente, la residua censura sulle attenuanti generiche non confuta con concrete allegazioni l’assunto della Corte territoriale sull’insussistenza di elementi positivamente valutabili.

Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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