Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2198 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, senza che l’amministrazione abbia provveduto al pagamento, integra l’inottemperanza al titolo esecutivo. Il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione, ordina all’amministrazione di provvedere entro un nuovo termine e nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va applicata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, valutabili in concreto con riguardo alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive.

Il Fatto

Con una pronuncia del giudice del lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscere al ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23.

Notificata la sentenza in via telematica, il ricorrente rilevava il decorso del termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento. Proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese. Alla camera di consiglio del 5 giugno 2025 il ricorso era trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal titolo esecutivo, passato in giudicato e ritualmente notificato. Rileva che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento fissato dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione vi abbia dato corso.

La documentazione e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che non sono stati effettuati pagamenti, neppure parziali. L’amministrazione, costituitasi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni né offerto indicazioni sulla procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato né nell’an né nel quantum.

Ne consegue l’accertamento dell’inottemperanza e l’assegnazione al Ministero di un termine di 120 giorni dalla pubblicazione per l’integrale pagamento. Per il caso di inutile decorso, il TAR nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, riferendo poi alla Sezione.

Il Collegio respinge invece la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La norma esclude le astreintes quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto, come chiarito dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014. Nel caso di specie rilevano i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito, che rendono la penalità eccessivamente afflittiva.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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