Arretrati pensionistici e patrocinio a spese dello Stato: concorrono al reddito (Cass. pen. Sez. 4 n. 449 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la nozione di reddito rilevante comprende le risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente disponga, ivi inclusi i redditi esenti da imposta, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, nonché i redditi da attività illecite. Gli emolumenti percepiti a titolo di arretrati, compresi quelli pensionistici e quelli soggetti a tassazione separata, devono essere computati nella determinazione del limite di reddito, a prescindere dall’anno di maturazione. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui non esclude dal reddito imponibile le somme imputabili ad anni diversi, atteso che la finalità della norma è quella di limitare il beneficio ai soli casi di effettiva non abbienza.
Il Fatto
Il Tribunale di Taranto rigettava l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal ricorrente. Il tribunale riteneva che, nel calcolo del reddito valutabile, dovessero essere inclusi anche gli arretrati della pensione, maturati nell’anno 2021 ma erogati nell’anno 2022, e che, anche considerando la sola composizione del nucleo familiare indicata dall’istante, il reddito complessivo superasse comunque la soglia di ammissibilità.
Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 76 d.P.R. n. 115/2002 e sollevando questione di legittimità costituzionale della norma in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. e all’art. 6 CEDU, per la disparità di trattamento tra cittadini residenti in Regioni in cui l’erogazione dei ratei pensionistici avviene tempestivamente e cittadini residenti in Regioni in cui avviene in ritardo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il consolidato indirizzo interpretativo in materia di determinazione dei limiti di reddito per l’ammissione al beneficio. L’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, nel disciplinare le condizioni di ammissione, fa riferimento non solo al reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione, ma anche ai redditi esenti da IRPEF, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, valorizzando il principio per cui rilevano le risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente disponga.
La Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 382 del 1985, secondo cui nella nozione di reddito devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura di cui il richiedente disponga, e la Corte cost. n. 144 del 1992, che ha ancorato la condizione per l’ammissione al beneficio alla “non abbienza”, richiedendo che l’accertamento di tale stato non sia ingiustificatamente limitato ad alcuni redditi con esclusione di altri.
Con specifico riguardo agli emolumenti percepiti a titolo di arretrati, la Corte ha precisato che, ai fini della determinazione del limite di reddito, vanno calcolati tutti i redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata, come nel caso del TFR (Sez. 4, n. 30238 del 13/07/2021) e degli arretrati di lavoro dipendente (Sez. 4, n. 44140 del 26/09/2014). Tale principio si applica anche agli arretrati pensionistici, dovendosi avere riguardo alla percezione effettiva della somma nell’anno di riferimento e non all’anno di maturazione del credito.
La Corte ha infine dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, evidenziando come la ratio della disposizione, che autorizza il trasferimento allo Stato della spesa di difesa tecnica facendo appello alla solidarietà della collettività, sia coerente con un accertamento che comprenda tutte le risorse effettivamente disponibili. Al rigetto del primo motivo di ricorso conseguiva l’ultroneità della disamina del secondo motivo, relativo alla composizione del nucleo familiare.
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Nota della Redazione
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