Omologazione autovelox: la verifica periodica basta ma la prova spetta all’Amministrazione (Cass. civ. n. 7374 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazione dei limiti di velocità accertata mediante apparecchiature di rilevamento a distanza, le stesse devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori. In presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento, da fornire mediante certificazioni, senza possibilità di ricorrere a mezzi alternativi di attestazione. La ricomprensione di un tratto viario tra le strade urbane di scorrimento veloce prescinde dalla sua lunghezza, dipendendo esclusivamente dalla presenza delle caratteristiche previste dall’art. 2, terzo comma, lett. d), del d.lgs. n. 285/1992. È inammissibile la censura che, quanto alla segnalazione della postazione, non indichi specificamente gli atti processuali su cui si fonda, riproducendoli e indicandone il momento di produzione.

Il Fatto

Il Giudice di pace di Pescara accoglieva l’opposizione proposta avverso i verbali di contestazione per violazione degli artt. 142, commi 2, 7 e 6, del codice della strada, rilevando la mancata omologazione del dispositivo di rilevamento a distanza della velocità utilizzato. Il Tribunale di Pescara, adito dal Comune, riformava la decisione, ritenendo sufficiente l’approvazione dell’apparecchio e non necessaria la prova dell’omologazione. La società ricorrente impugnava la sentenza con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha preliminarmente richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 45, comma 6, del codice della strada nella parte in cui non prevede verifiche periodiche di funzionalità e taratura per tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. In applicazione di tale principio, la Corte ha ribadito che, in caso di contestazione sull’affidabilità dell’apparecchio, il giudice deve accertare l’avvenuta sottoposizione dello strumento alle verifiche necessarie.

Nel caso di specie, è emerso che l’apparecchio era stato sottoposto alla verifica periodica il 21.12.2020, con deposito del relativo certificato nel giudizio di primo grado, mentre i verbali erano stati elevati nell’aprile 2021, quindi entro l’anno dalla verifica. La Corte ha ritenuto l’infondatezza della censura, correggendo parzialmente la motivazione della sentenza impugnata, che aveva erroneamente incentrato il proprio ragionamento sull’approvazione anziché sulla verifica periodica. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 è stata dichiarata inammissibile, essendo già stata scrutinata dalla Consulta con la sentenza n. 113 del 2015.

Quanto all’inserimento del tratto stradale tra quelli in cui è consentita la rilevazione a distanza, la Corte ha ribadito che il decreto prefettizio ex art. 4 del d.l. n. 121/2002 implica valutazioni discrezionali non sindacabili dal giudice, limitato al controllo di legittimità dell’atto. La contestazione della ricorrente, basata unicamente sulla lunghezza della strada, è stata ritenuta generica e non supportata dalla dimostrazione della carenza dei requisiti di cui all’art. 2, terzo comma, lett. d), del d.lgs. n. 285/1992.

I motivi relativi alla segnalazione della postazione sono stati infine dichiarati inammissibili per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non avendo la ricorrente riprodotto il video richiamato né indicato il momento della sua produzione nel giudizio di merito, come richiesto dall’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 45 C.d.S.

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