Sospensione del permesso in sanatoria per debiti tributari e risarcimento (TAR Sicilia n. 1007 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di avvio del procedimento di annullamento di un permesso di costruire in sanatoria costituisce atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività, e non è impugnabile separatamente dalla determinazione finale dell’amministrazione. L’assegnazione di un termine per adempiere, inserita in un atto di avvio, è elemento accessorio di un provvedimento già lesivo e non è autonomamente impugnabile. Nel giudizio amministrativo l’azione risarcitoria non è retta dal metodo acquisitivo proprio del processo impugnatorio, ma dall’ordinario riparto dell’onere della prova; il ricorrente deve dimostrare il danno e il nesso causale, non essendo sufficiente dedurre costi e mancati ricavi non riconducibili in via esclusiva all’operato dell’amministrazione.
Il Fatto
Una società aveva presentato nel marzo 1995 istanza di concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 39 legge n. 724/1994 per interventi edilizi realizzati entro il 31.12.1993 su un immobile sito in San Vito Lo Capo, ottenendo il permesso in data 18.07.2023. Rilevato un asserito debito per IMU e TARI, il Comune aveva sospeso il permesso con nota del 25.08.2023 fino alla regolarizzazione della posizione debitoria.
Con nota del 02.04.2024 il Comune ha avviato il procedimento di annullamento in autotutela del permesso e ha assegnato un termine di trenta giorni per adempiere, collegandolo alla precedente sospensione. La società ha impugnato sia la comunicazione di avvio sia l’atto di sospensione chiedendo, altresì, il risarcimento del danno quantificato in 8.101.602,77 euro. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse e l’improcedibilità per omessa impugnazione dell’atto presupposto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di rinvio formulata dalla ricorrente in udienza. Ha richiamato l’art. 73, co. 1-bis del c.p.a., che ammette il differimento della trattazione solo per casi eccezionali, e ha escluso che la mera enunciazione dell’esistenza di documenti, non seguita dalla loro produzione, integri una simile ipotesi o un vulnus al diritto di difesa. Ha inoltre chiarito che l’acquisizione officiosa ex art. 64, co. 3 del c.p.a. resta rimessa alla valutazione del giudice e non può essere attivata su sollecitazione di parte.
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. La comunicazione di avvio del procedimento, in quanto atto endoprocedimentale, è priva di concreta lesività ed è impugnabile solo con il provvedimento finale, che nel caso concreto è risultato favorevole alla ricorrente per effetto della revoca della sospensione. L’assegnazione del termine per regolarizzare la posizione debitoria, non avendo contenuto decisorio, non è autonomamente impugnabile e costituisce elemento accessorio di un provvedimento già lesivo, individuato nella sospensione della concessione.
Quanto alla sospensione del 25.08.2023, il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività, essendo stato notificato solo il 02.05.2024, senza che la ricorrente avesse impugnato tempestivamente l’atto presupposto. Il Collegio ha poi respinto la domanda risarcitoria, ricordando che l’azione di danno davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal riparto dell’onere della prova ex artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. e non dal metodo acquisitivo.
La ricorrente si era limitata a dedurre costi per consulenti, mancati ricavi e perdita di clientela, senza provare il nesso causale. Il Collegio ha escluso che l’interruzione dell’attività turistico-alberghiera sia riconducibile ad atti privi di effetto lesivo concreto, come la sospensione cartolare del permesso. Ha invece valorizzato i precedenti provvedimenti del SUAP di altro ente, tra cui un’ordinanza del 28.09.2022 di cessazione dell’attività, ritenendo non dimostrato il danno e confermando la responsabilità dell’amministrazione solo in presenza di negligenza e imperizia. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.