Estinzione del giudizio per rinuncia e compensazione integrale delle spese (TAR Sicilia n. 2157 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, sottoscritta personalmente dalla parte, notificata alle altre parti e depositata nel fascicolo del giudizio, determina l’estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84, comma 3, e 85, comma 9, cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, in presenza dei presupposti di cui all’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., può disporre la compensazione integrale delle spese valutando l’andamento complessivo della controversia, anche in ragione dell’esito della fase cautelare. Resta fermo il carico del contributo unificato in capo alla parte ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale di approvazione della graduatoria di merito per l’ammissione al primo anno di una scuola di specializzazione di area sanitaria, unitamente ai verbali della commissione giudicatrice e agli atti presupposti. Il ricorso, notificato nel febbraio 2023, è stato proposto davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania.
Dopo l’accoglimento della domanda cautelare e l’ammissione con riserva, la parte ha rinunciato al ricorso con atto notificato e depositato nel giugno 2026. Il controinteressato ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e la condanna alle spese; all’udienza straordinaria del 29 giugno 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della rinuncia ritualmente espressa dal ricorrente. Il Tribunale verifica che l’atto è sottoscritto personalmente dalla parte, notificato alle altre parti ben più di dieci giorni prima dell’udienza e depositato nel fascicolo del giudizio.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio. La rinuncia si fonda sul combinato disposto degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84, comma 3, e 85, comma 9, cod. proc. amm., che il Tribunale applica senza margini di discrezionalità sulla verifica dei requisiti formali.
Quanto alle spese, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la compensazione integrale ex art. 84, comma 2, cod. proc. amm. La decisione tiene conto dell’andamento complessivo della controversia: da un lato l’esito favorevole alla parte ricorrente nella fase cautelare, dall’altro la definizione in rito conseguente alla rinuncia.
Il contributo unificato resta a carico della parte ricorrente. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni dato identificativo, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela della dignità delle parti interessate.
Nota della Redazione
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