Litisconsorzio necessario tributario solo se il reddito di partecipazione è contestato (Cass. civ. Sez. 5 n. 6761 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento unitario del reddito delle società di persone, il litisconsorzio necessario tra società e soci, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546/1992, è configurabile solo in relazione alla contestazione del reddito di partecipazione. La nullità assoluta del giudizio celebrato senza l’integrazione del contraddittorio è rilevabile in ogni stato e grado solo quando il socio abbia effettivamente contestato l’imputazione del reddito societario. Nel processo tributario, all’Amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari spetta, in caso di vittoria, la liquidazione delle spese secondo i parametri forensi con riduzione del venti per cento, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992. La liquidazione in valori prossimi ai massimi dello scaglione non richiede specifica motivazione, rientrando nel potere discrezionale del giudice.
Il Fatto
La contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva accertato, per l’anno 2005, maggiori redditi derivanti sia dalla partecipazione in una società di persone sia dall’acquisto di titoli, dei quali la ricorrente deduceva la provenienza successoria. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ritenendo non provata l’origine ereditaria dei titoli e rilevando l’assenza di contestazioni sul reddito di partecipazione.
La Commissione tributaria regionale confermava la sentenza, ma la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 25731/2019, accoglieva il ricorso per difetto assoluto di motivazione, disponendo il rinvio. In sede di riassunzione, la CTR rigettava l’appello, dichiarando inammissibili le nuove eccezioni proposte dalla contribuente e compensando le spese dei gradi precedenti, con condanna al pagamento di quelle del giudizio di rinvio.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente deduceva la nullità del giudizio per violazione del contraddittorio, non avendo partecipato al procedimento la società e gli altri soci, trattandosi di accertamento unitario ex art. 5 d.P.R. n. 917/1986. La Corte osserva che, sebbene la questione del litisconsorzio necessario sia rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, tale rilievo presuppone che il socio abbia contestato il reddito di partecipazione. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva accertato che tale contestazione non era stata sollevata e tale capo non era stato impugnato in cassazione, essendo stata proposta separata domanda di revocazione. Il motivo è pertanto infondato, poiché l’obbligo di integrazione del contraddittorio sussiste solo se l’accertamento del reddito societario sia effettivamente oggetto di contestazione.
Con il secondo motivo, la ricorrente censurava il capo sulle spese sotto molteplici profili. Quanto alla compensazione disposta per i gradi precedenti, la Corte ne dichiara l’inammissibilità per carenza di interesse, poiché l’unica modifica possibile sarebbe stata la condanna della stessa ricorrente al pagamento delle spese, quale parte soccombente secondo un criterio di valutazione unitaria dell’esito complessivo della lite. La compensazione, inoltre, risultava motivata con riferimento alla cassazione della prima pronuncia di appello.
La Corte reputa infondata la doglianza relativa alla liquidazione delle spese in favore dell’Agenzia, richiamando il principio per cui l’Amministrazione finanziaria, anche se assistita da propri funzionari, ha diritto alla rifusione delle spese, con la riduzione del venti per cento dei compensi previsti per gli avvocati. Parimenti infondata è la censura relativa all’entità della liquidazione, che risulta compresa tra i valori minimi e massimi dello scaglione di riferimento, senza che sia richiesta una specifica motivazione per la determinazione in valori prossimi ai massimi, trattandosi di esercizio del potere discrezionale del giudice, esente dal sindacato di legittimità.
Infine, la Corte esclude la nullità della statuizione per il generico riferimento agli accessori, trattandosi di voci predeterminate per legge, la cui omissione può essere sanata mediante il procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e alla refusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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