Il differenziale negativo degli swap di copertura è indeducibile dall’IRAP (Cass. civ. Sez. 5 n. 18954 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il differenziale negativo di un contratto finanziario swap, anche se concluso con finalità di copertura, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRAP. La finalità di hedging non muta la natura e la funzione dello strumento finanziario, che resta un’operazione di natura finanziaria basata sulla mera movimentazione di denaro e non sulla produzione e scambio di beni o servizi. Ne deriva che i relativi oneri e proventi vanno contabilizzati nella voce C) dell’art. 2425 c.c., restando esclusi dal calcolo del valore della produzione netta ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 446/1997. Il principio di simmetria di cui all’art. 112 d.P.R. n. 917/1986, valevole ai fini IRES, non è estensibile all’IRAP.

Il Fatto

A seguito di verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate contestava alla società contribuente, attiva nella commercializzazione di greggio e prodotti raffinati, il trattamento contabile dei differenziali negativi di contratti derivati swap su commodities, ritenendoli oneri di natura finanziaria e quindi indeducibili dalla base imponibile IRAP per l’anno d’imposta 2007. L’Ufficio notificava avviso di accertamento con cui recuperava una maggiore IRAP, oltre interessi e sanzioni.

La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso. L’appello dell’Agenzia veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale riteneva che i derivati di copertura dal rischio di oscillazione dei prezzi rientrassero nella gestione caratteristica dell’impresa, con conseguente deducibilità del differenziale negativo. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente escluso l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione di una delle rationes decidendi, rilevando che il passaggio motivazionale sulla mancata allegazione dei contratti derivati costituiva solo un rafforzamento dell’unica ratio decisionale, relativa alla natura dei contratti stessi.

Nel merito, la Corte ha ricostruito la nozione di strumento finanziario derivato, richiamando la definizione dell’art. 1, comma 2-ter, d.lgs. n. 58/1998 e dello IAS 39, chiarendo che il derivato non ha causa tipica ma può avere differenti finalità: protezione, speculazione o arbitraggio. Pur riconoscendo che l’operazione avesse finalità di hedging, la Corte ha escluso che tale finalità possa mutare la natura finanziaria dello strumento.

La suprema Corte ha valorizzato l’art. 2427-bis c.c., vigente ratione temporis, che classificava come strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci, con l’unica eccezione della consegna fisica. Nel caso di specie, trattandosi di swap su commodities con mero regolamento finanziario per differenziali, l’operazione rientra pienamente nella fattispecie degli strumenti finanziari.

Ne consegue che i relativi proventi e oneri vanno iscritti nella voce C) del conto economico ex art. 2425 c.c., le cui voci non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 446/1997. La Corte ha altresì escluso l’estensibilità all’IRAP del principio di simmetria di cui all’art. 112 d.P.R. n. 917/1986, norma che non incide sulla natura dei proventi e degli oneri delle operazioni di copertura.

La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato il ricorso originario, compensando integralmente le spese dell’intero giudizio per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *