Daspo sportivo: ampia discrezionalità e sufficienza degli elementi di fatto (TAR Emilia-Romagna n. 28 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di divieto di accesso agli impianti sportivi di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 401/1989 è connotato da ampia discrezionalità amministrativa, spettando all’autorità di pubblica sicurezza la valutazione in concreto dell’inaffidabilità del soggetto mediante equo bilanciamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza e l’interesse privato all’accesso agli stadi. Sul piano probatorio la fattispecie appartiene al diritto amministrativo della prevenzione: non si richiede la certezza della lesione oltre ogni ragionevole dubbio, ma elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo la logica del più probabile che non. La misura prescinde da denunce, procedimenti o condanne penali, avendo finalità spiccatamente preventiva. La partecipazione attiva agli scontri rileva in sé, a nulla valendo la distinzione tra ruolo di attacco o di difesa, e la mancata comunicazione di avvio del procedimento è giustificata dalle esigenze di celerità connesse al calendario delle manifestazioni sportive.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Questore della Provincia di Ravenna gli ha imposto il divieto di accesso agli impianti sportivi per la durata di cinque anni. Il provvedimento muove dai disordini verificatisi il 15 settembre 2024 nei pressi dello stadio di Russi, frazione San Pancrazio, in occasione di un incontro di Prima Categoria: lancio di oggetti tra le opposte tifoserie, danneggiamento della rete di recinzione, scontri con l’uso di pietre, fumogeni e bastoni, con due persone soccorse e trasportate in ospedale.
La Questura ha ritenuto il ricorrente partecipe attivo ai disordini sulla base delle immagini di videosorveglianza e di riprese private, che lo ritraevano mentre impugnava minacciosamente una cintura. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio, il difetto di proporzionalità della misura quinquennale e l’insufficienza degli elementi di fatto, sostenendo di essersi solo difeso da un’aggressione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso richiamando le coordinate interpretative consolidate. L’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989 attribuisce all’autorità un potere ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta erroneità, illogicità o sproporzione. La misura opera sul piano della prevenzione, con la conseguenza che la verifica dei presupposti segue il criterio del più probabile che non e non richiede l’accertamento della responsabilità penale.
Quanto al primo motivo, la Corte ritiene legittima l’omessa comunicazione di avvio: la Questura ha motivato sull’urgenza di provvedere, e la frequenza delle manifestazioni calcistiche in corso giustifica l’immediatezza per scongiurare il ripetersi di analoghi episodi. La giurisprudenza amministrativa (TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 1960 del 2024) conforta tale lettura. Irrilevante è poi l’assenza di procedimenti penali, attesa la natura preventiva del Daspo.
Sul secondo motivo, il Collegio reputa adeguatamente provata la partecipazione attiva del ricorrente agli scontri. La tesi difensiva di una condotta meramente difensiva non convince: nel contesto di violenze di piazza è difficile distinguere il ruolo di attacco o di difesa di ciascun soggetto, e ciò che rileva, agli effetti preventivi, è l’oggettiva partecipazione attiva ai disordini. Quanto alla durata quinquennale, la Corte la ritiene giustificata dalla gravità complessiva dei fatti e dalla motivazione non insufficiente dell’amministrazione.
Sul terzo motivo, l’aver brandito minacciosamente una cintura integra di per sé un fatto di partecipazione attiva, senza che occorra la prova dell’uso effettivo di violenza su persone o cose, coerentemente con la funzione preventiva dell’istituto. Il richiamo a un provvedimento identico emesso verso altro soggetto non dimostra disparità, ma conferma l’uniformità di giudizio dell’amministrazione. La Corte esclude infine profili di indeterminatezza della misura, aderendo a TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1133 del 2024 sulla sufficienza della determinabilità dei luoghi e degli eventi. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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