Sospensione del procedimento disciplinare militare in pendenza del penale (TAR Emilia-Romagna n. 212 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento disciplinare militare ha autonomia rispetto a quello penale, ma ai sensi dell’art. 1393, primo comma, d.lgs. n. 66/2010 deve essere sospeso fino alla conoscenza integrale del provvedimento che conclude il giudizio penale, anche nel caso di archiviazione, quando i fatti addebitati riguardino atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni o in adempimento di obblighi e doveri di servizio. In tale ipotesi la sospensione non è rimessa ad alcuna valutazione discrezionale dell’Amministrazione, che non può avviare né proseguire il procedimento disciplinare. La regola opera a prescindere dalla gravità del fatto e dalla sua complessità accertativa, distinguendosi dalla diversa ipotesi delle infrazioni di maggiore gravità per le quali la pregiudizialità penale è subordinata alla particolare complessità dell’accertamento.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Banca d’Italia di Forlì, è destinatario di una sanzione disciplinare di cinque giorni di “consegna” ai sensi dell’art. 1361 d.lgs. n. 66/2010, irrogata dal Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna con atto del 10 febbraio 2023 per l’asserita violazione dei doveri di custodia dell’arma in dotazione. Il Comando Interregionale “Vittorio Veneto” respinge il ricorso gerarchico con provvedimento del 13 aprile 2023.

I medesimi fatti erano stati oggetto di indagine dalla Procura militare di Verona per violata consegna pluriaggravata, conclusasi con decreto di archiviazione dell’11 gennaio 2023. Il militare impugna i provvedimenti deducendo, tra l’altro, la mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito del penale ai sensi dell’art. 1393 C.O.M., e la compressione del diritto di difesa. Il Ministero della Difesa eccepisce l’infondatezza della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il primo motivo, di natura assorbente, incentrato sull’asserita violazione del terzo capoverso dell’art. 1393, primo comma, C.O.M. La norma impone la pregiudizialità del procedimento penale quando vengano in contestazione condotte inerenti all’inadempimento di obblighi e doveri di servizio in capo al militare.

Il Tribunale ricostruisce il quadro giurisprudenziale: il principio di autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale presenta due eccezioni che impongono la sospensione. La prima opera quando il fatto sia grave e il suo accertamento rivesta particolare complessità, così che gli strumenti dell’inchiesta disciplinare non siano sufficienti. La seconda, indipendente dalla gravità, ricorre quando il fatto addebitato sia commesso nell’esercizio delle funzioni ovvero in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Sul punto la Corte richiama T.A.R. Lazio Roma, sez. I, n. 5442 del 2022, Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2428 del 2021, T.A.R. Lazio Roma, sez. I bis, n. 10391 del 2021 e T.A.R. Emilia-Romagna Parma n. 354 del 2022.

Sul piano fattuale emerge che l’Amministrazione era venuta a conoscenza quantomeno dal maggio 2022 della pendenza del procedimento penale militare e del nulla osta all’utilizzo degli atti penali, essendo la notizia di reato depositata già dal marzo 2022. Le condotte contestate in sede disciplinare erano le medesime oggetto dell’indagine penale.

Ne deriva che l’Amministrazione non avrebbe potuto avviare il procedimento disciplinare, non residuando alcun margine di discrezionalità sul punto. Il Collegio osserva inoltre, in via incidentale, che l’esistenza di una prassi consolidata di deposizione delle armi in armadio non custodito non assume valore scriminante quando abbia contenuto contra legem, richiamando Corte Conti Calabria, sez. reg. giurisd., n. 109 del 2006.

Il primo motivo è pertanto meritevole di adesione e il ricorso viene accolto, con annullamento del provvedimento impugnato. Le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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