Legittimo l’aumento delle autorizzazioni per locazione di unità da diporto nel Parco (TAR Sardegna n. 133 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il disciplinare con cui l’Ente Parco, fermo restando il numero massimo degli accessi giornalieri già fissato e non contestato, aumenti il numero delle autorizzazioni rilasciabili per la locazione di unità da diporto, senza prevedere la quota di riserva del 75% in favore dei residenti. Tale riserva, prevista dall’art. 1 dell’Allegato A al d.P.R. 17 maggio 1996, opera solo per le attività ivi contemplate e non per la locazione. L’aumento delle autorizzazioni, lungi dal pregiudicare i residenti, ne soddisfa l’interesse, e risponde ai principi comunitari di libera concorrenza e di accesso al mercato, alla cui luce va letto anche il principio di insularità. La scelta trae fondamento da istruttoria adeguata e da motivazione congrua, con separazione dei disciplinari di noleggio e locazione per ragioni gestionali.
Il Fatto
Una società operante nel settore della locazione di unità da diporto ha impugnato la deliberazione con cui il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, nel 2023, ha approvato il disciplinare per la locazione delle unità, tenuto distinto da quello del noleggio, nonché gli atti ministeriali di controllo e la graduatoria definitiva, impugnata con motivi aggiunti.
Nel 2022 un unico disciplinare aveva fissato in 2.500 gli accessi giornalieri e in 360 le autorizzazioni complessive, con riserva del 75% ai residenti. Nel 2023 l’Ente ha confermato gli accessi giornalieri, ma ha elevato le autorizzazioni a 500 per il noleggio (con riserva del 75%) e a 700 per la locazione, senza riserva. La ricorrente ha dedotto carenza di istruttoria, difetto di motivazione, violazione del d.P.R. 17 maggio 1996, uso di strumento diverso da quello imposto dall’art. 11 della legge n. 394/1991 e lesione del principio di insularità ex art. 119 Cost.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta ogni doglianza. La ricorrente non contesta che ai residenti siano negate autorizzazioni in precedenza concesse, ma lamenta che l’aumento complessivo favorisca l’ingresso dei non residenti, così pregiudicando i residenti. La censura non coglie nel segno: l’Ente non ha elevato il tetto degli accessi giornalieri, rimasto a 2.500 unità, e ha solo ampliato il numero di autorizzazioni rilasciabili, valutate le esigenze degli operatori.
Il profilo di insussistenza del pregiudizio è decisivo. All’esito della selezione tutte le istanze dei residenti sono state accolte; le 700 autorizzazioni massime non sono state assorbite, essendo state rilasciate 692, di cui 232 ai residenti. La stessa ricorrente è stata autorizzata per il 2023, sicché nessun danno diretto le deriva dal disciplinare. La tesi dell’illegittimità fondata sulla maggiore concorrenza dei non residenti contrasta con i principi comunitari di libera concorrenza e accesso al mercato, alla cui luce va letto il principio di insularità.
Quanto alla mancata riserva del 75% per la locazione, il Collegio condivide la difesa dell’Ente: l’art. 1 dell’Allegato A al d.P.R. 17 maggio 1996 non contempla la locazione tra le attività destinatarie della quota, e applicarla avrebbe rappresentato un’errata estensione dello strumento.
Sull’istruttoria, i provvedimenti danno atto dei monitoraggi ambientali e degli studi sulla conservazione delle praterie di Posidonia, con conferma dell’eccessivo carico antropico; la nota dell’Ente del 26 aprile 2023 ha replicato alle perplessità ministeriali del 18 aprile 2023, raffrontando permessi rilasciati, istanze non accolte e accessi giornalieri. La separazione dei disciplinari è motivata con le criticità applicative del testo unico del 2022.
Infine, è infondata la censura sul procedimento, seguito in modo identico a quello del 2022 e mai contestato, senza che la ricorrente abbia interesse all’annullamento dell’intera disciplina. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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