La rimozione preventiva degli abusi impedisce la decadenza della concessione demaniale (TAR Calabria n. 1684 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rimozione delle opere abusive, quando interviene prima della dichiarazione di decadenza della concessione demaniale marittima, preclude al Comune l’adozione del provvedimento espulsivo. L’art. 20, comma 3, della legge regionale n. 17/2005 attribuisce al concessionario la facoltà di regolarizzare la propria posizione, con conseguente ripristino della validità del titolo; se la stessa legge consente il ripristino quando la rimozione segue la decadenza, a maggior ragione deve impedirla quando la preceda. La decadenza adottata dopo l’avvenuto ripristino è illegittima e vìola il principio di proporzionalità e di adeguatezza. Irrilevante è la circostanza che la rimozione sia stata consequenziale a un sequestro penale, non richiedendo la norma alcun carattere di spontaneità.
Il Fatto
La ricorrente era titolare di due titoli concessori rilasciati dal Comune di Corigliano-Rossano: una concessione demaniale marittima per ombrelloni e sdraio e una licenza di subingresso relativa a un’area contigua destinata a stabilimento balneare. A seguito di un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP, l’interessata otteneva l’autorizzazione alla rimozione delle opere abusive e la Capitaneria di Porto ne accertava l’avvenuto ripristino. Sopravveniva il dissequestro con restituzione delle aree al Sindaco.
La ricorrente chiedeva quindi al Comune la riconsegna delle aree per esercitare l’attività stagionale, presentando contestualmente la SCIA. L’amministrazione negava il rilascio e avviava il procedimento di decadenza; non conclusosi questo, seguiva il rigetto definitivo dell’istanza e, poi, il decreto di decadenza della licenza di subingresso. Di qui il ricorso e i motivi aggiunti davanti al TAR, accolti in via cautelare e decisi nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di improcedibilità e inammissibilità. Quella per carenza di interesse, fondata sulle revoche conseguenti a interdittiva antimafia, è respinta: i decreti di revoca e l’interdittiva sono impugnati con separato ricorso pendente, e l’eventuale annullamento della decadenza conserva utilità anche risarcitoria. Ribadito il rigoroso scrutinio richiesto per la declaratoria di improcedibilità, secondo il richiamo a Cons. Stato, sez. VII, n. 7701 del 2024, il Tribunale ritiene sussistente l’interesse.
È infondata anche l’eccezione di impugnazione di atti endoprocedimentali: la nota di rigetto, adottata dopo un procedimento di decadenza mai concluso nei termini, ha di fatto impedito l’utilizzo dell’area e ha assunto rilevanza esterna lesiva. Il Collegio richiama sul punto TAR Salerno n. 2206 del 2015 e Cons. Stato, sez. I, n. 2022, là dove l’atto interno arresti il procedimento o esprima in via definitiva la volontà dell’amministrazione.
Quanto alla mancata impugnazione delle segnalazioni della Capitaneria, il Tribunale esclude il rapporto di presupposizione necessaria: le CNR si limitano a informare l’amministrazione di circostanze di fatto, da valutare autonomamente dall’autorità competente, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. III, n. 6922 del 2020. In ogni caso, essendo dedotti vizi propri degli atti conseguenziali, l’omessa impugnazione dell’atto presupposto non travolge il ricorso.
Nel merito la decisione è netta. L’art. 20, comma 3, della legge regionale n. 17/2005 prevede che il Comune fissi un termine per rimuovere le cause poste a base della decadenza, con ripristino della validità della concessione. Poiché gli abusi erano già stati rimossi prima della nota di diniego e del decreto, la loro eliminazione avrebbe dovuto impedire la decadenza. Il Collegio argomenta che se la rimozione successiva fa venire meno la decadenza, quella preventiva non può che impedirne la dichiarazione, richiamando TAR Catanzaro n. 658 del 2025 e n. 647 del 2020.
Irrilevante è che il ripristino sia stato “necessitato” dal sequestro, non richiedendo la norma alcuna spontaneità. Né rileva l’eccepita decadenza ex lege del titolo per abusi non dichiarati: gli abusi erano noti all’amministrazione, che non contestò mai formalmente le proroghe e anzi le concesse. Escluso il venir meno del rapporto fiduciario, la decadenza vìola il principio di proporzionalità. Ricorso e motivi aggiunti sono accolti, assorbito il terzo motivo, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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